In una recente decisione destinata a far discutere il settore moda, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha rifiutato la domanda di deposito 018980277 del marchio di posizione presentata da Thom Browne, Inc., ritenendo che il segno depositato sia privo del necessario carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (RMUE).
Il cuore della disputa: cosa significa “carattere distintivo”?
Conformemente alla normativa europea in materia di marchi, per poter essere registrato, un segno deve possedere la capacità distintiva necessaria a permettere al pubblico di riferimento di identificare l’origine commerciale dei prodotti o servizi cui si riferisce.
La criticità, nel caso in esame, risiede nella natura del marchio di posizione: un segno che non si concretizza in una parola o in un elemento figurativo, ma che si fonda sulla modalità specifica con cui determinati elementi grafici vengono collocati o applicati su una parte ben definita del prodotto.
Il marchio richiesto da Thom Browne, Inc, consiste in quattro bande orizzontali parallele, di uguale larghezza, applicate sulla manica sinistra di un capo di abbigliamento con maniche. Secondo l’EUIPO, però, questa combinazione di elementi non si discosta in modo sostanziale da altre decorazioni comuni nel settore moda e non trasmette alcun “messaggio di marchio” al consumatore medio.
La posizione di Thom Browne
Thom Browne, Inc. ha presentato le sue osservazioni il 03/12/2024, sostenendo che il segno in questione possieda sufficiente capacità distintiva per adempiere alla funzione di marchio, anche qualora si riconosca solo un livello minimo di distintività. Inoltre, l’azienda ha contestato l’approccio adottato dall’Ufficio, accusandolo di non aver svolto un’indagine completa sulla percezione del marchio da parte dei consumatori e di non aver preso in considerazione il diffuso utilizzo commerciale del segno.
Thom Browne, Inc. ha infine evidenziato che una semplice ricerca online con termini come “four bars shirts” restituisce centinaia di risultati legati ai suoi prodotti.
Alla luce di ciò, l’azienda richiede una nuova valutazione che tenga conto dell’effettivo utilizzo del marchio e di tutti i dati rilevanti, ritenendo ingiustificata la conclusione dell’Ufficio in assenza di un esame completo.
Il punto di vista dell’EUIPO
Nonostante le argomentazioni presentate, l’Ufficio ha deciso di confermare il rifiuto, affermando che:
- Le quattro strisce parallele posizionate su una manica rappresentano un elemento grafico comunemente impiegato nell’industria dell’abbigliamento e della moda. La giurisprudenza dell’UE conferma che le forme geometriche semplici come linee, cerchi, rettangoli e pentagoni non sono, di per sé, idonee a svolgere una funzione distintiva (13/04/2011, T-159/10, Parallelogramme, EU:T:2011:176, §§ 28, 30; 12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 33; 13/07/2011, T-499/09, Purple, EU:T:2011:367, §§ 25, 28). Secondo l’Ufficio, il richiedente non ha fornito argomentazioni convincenti né prove concrete a supporto della distintività del marchio richiesto, né ha invocato l’articolo 7, paragrafo 3, del RMUE presentando documentazione che attesti l’acquisizione della distintività attraverso l’uso. In mancanza di tali elementi, non è possibile ritenere che il pubblico di riferimento percepisca il segno come un marchio o lo identifichi come indicazione dell’origine commerciale del prodotto.
- L’Ufficio respinge la critica secondo cui la propria valutazione si baserebbe su mere supposizioni, affermando di aver condotto un’analisi concreta e conforme alla giurisprudenza consolidata. Secondo tale giurisprudenza, i segni composti da semplici forme geometriche applicate a capi d’abbigliamento non sono, di per sé, idonei a indicare l’origine commerciale del prodotto. L’Ufficio sottolinea inoltre che non è obbligato a fornire esempi specifici a sostegno della percezione del pubblico, trattandosi di una valutazione fondata sull’esperienza comune nel settore. In assenza di prove o argomentazioni convincenti da parte del richiedente, il segno richiesto risulta privo di carattere distintivo intrinseco. Tale conclusione è coerente con precedenti decisioni dell’Ufficio e delle Camere di Ricorso in casi analoghi riguardanti marchi di posizione nel settore dell’abbigliamento, nei quali la registrazione è stata concessa solo a seguito della dimostrazione dell’avvenuta acquisizione di capacità distintiva tramite l’uso. Anche in questo caso, l’Ufficio conclude che il segno non possiede carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
- Il richiedente ha criticato l’Ufficio per non aver considerato l’uso effettivo del marchio, facilmente verificabile online. L’Ufficio ha risposto di essere consapevole della diffusione di segni simili nel settore moda e di non negare l’uso del segno, ma ha precisato che l’utilizzo, da solo, non dimostra il carattere distintivo né la percezione del pubblico come indicazione di origine. Inoltre, il richiedente non ha fornito prove che il marchio abbia acquisito distintività attraverso l’uso. L’Ufficio ha infine ribadito che non è tenuto a dimostrare l’utilizzo da parte di terzi per giustificare la mancanza di distintività. L’EUIPO ha inoltre evidenziato che il marchio richiesto non si differenzia sufficientemente da altri elementi grafici utilizzati da diversi produttori nella moda. In particolare, ha sottolineato che segni simili sono stati in passato respinti a meno che l’azienda non abbia dimostrato un’acquisizione di distintività attraverso l’uso – cosa che Thom Browne, Inc., non ha fatto in maniera soddisfacente.
Conclusioni
La decisione dell’EUIPO conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui segni decorativi e forme semplici non possono essere registrati come marchi se non viene dimostrata una percezione distintiva da parte del pubblico. Nel caso delle “quattro strisce”, l’assenza di prove adeguate ha impedito di riconoscerne la distintività giuridica.
Il caso evidenzia l’importanza, per le imprese, di documentare in modo solido l’uso del segno per ottenere tutela come marchio di posizione, superandone la natura meramente decorativa.
Vedremo se Thom Browne, Inc. deciderà di presentare ricorso, avendo la facoltà di farlo ai sensi degli articoli 67 e 68 RMUE.
Antonella Letteriello
