La Corte Suprema americana ha emesso un’importante decisione (SupremeCourtUSA-Myriad) in materia di brevettabilità del genoma umano.
La causa ha avuto ad oggetto un brevetto della Myriad, società conosciuta per essere titolare esclusiva dei test che diagnosticano la percentuale di probabilità che una donna ha di essere soggetta a cancro al seno o alle ovaie, test a cui si è sottoposta con grande clamore Angelina Jolie.
La Myriad ha avuto il merito di individuare la precisa localizzazione e sequenza dei geni oggi conosciuti come BRCA1 e BRCA2 dall’esame dei quali si può ottenere la diagnosi in oggetto. Su questa « scoperta » ha ottenuto il brevetto che la Corte si è trovata ad esaminare.
La Corte ha quindi evidenziato quale sia stato l’apporto, certamente importante dal punto di vista scientifico, di Myriad ma si è chiesta se questo apporto sia da considerare brevettabile :
« It is undisputed that Myriad did not create or alter any of the genetic information encoded in the BRCA1 and BRCA2 genes. The location and order of the nucleotides existed in nature before Myriad found them. Nor did Myriad create or alter the genetic structure of DNA. Instead, Myriad’s principal contribution was uncovering the precise location and genetic sequence of the BRCA1 and BRCA2 genes within chromosomes 17 and 13. The question is whether this renders the genes patentable. »
Secondo la Corte la risposta a questa domanda deve essere negativa. Ciò che già esiste in natura e viene semplicemente scoperto senza che vi sia stato alcun intervento particolare o alcuna manipolazione non può essere brevettato.
Diverso sarebbe stato se la Myriad avesse messo a punto un metodo innovativo o se avesse creato un genoma sintetico :
« Had Myriad created an innovative method of manipulating genes while searching for the BRCA1 and BRCA2 genes, it could possibly have sought a method patent. But the processes used by Myriad to isolate DNAwere well understood by geneticists »
Sui genomi sintetici la Corte non si pronuncia, affermando espressamente di non avere esaminato questo aspetto, ma lascia una porta aperta :
« Nor do we consider the patentability of DNA in which the order of the naturally occurring nucleotides has been altered. Scientific alteration of the genetic code presents a different inquiry, and we express no opinion about the application of §101 to such endeavors. We merely hold that genes and the information they encode are not patent eligible under §101 simply because they have been isolated from the surrounding genetic material. »