Gli autori di alcune tipologie di opere d’arte, quali le sculture, i dipinti, le ceramiche ed i manoscritti sono titolari, in base a quanto previsto dall’art. 144 L.d.a., del c.d. diritto di seguito ossia il diritto a percepire un compenso sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima cessione dell’opera da parte dell’Autore.
Per vendite successive si intendono le vendite che comportano l’intervento di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte quali i commercianti d’arte, le gallerie d’arte o le case d’aste.
Tale compenso, a carico del venditore, è dunque dovuto per tutte le vendite successive alla prima cui partecipi, come venditore, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte, mentre deve ritenersi escluso in caso di vendite dirette tra privati.
Tale diritto consente dunque agli artisti di seguire nel tempo le opere e beneficiare dell’incremento del loro valore e deve essere corrisposto indipendentemente dal fatto che l’autore dell’opera sia o meno iscritto alla S.I.A.E.
Il diritto in esame, che dura per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte e non può formare oggetto di rinuncia, non si applica in tutti i casi di vendita di opere d’arte, ma incontra alcune eccezioni.
Ad esempio, la norma non si applica nei casi in cui il professionista del mercato d’arte venda l’opera acquistata direttamente dall’autore dopo tre anni dall’acquisto, se il prezzo di vendita dell’opera è inferiore a 10.000 Euro. Il compenso non è inoltre riconosciuto all’autore per le opere al di sotto di un certo valore.
La materia è puntualmente disciplinata dal Titolo III, Cap. II, Sez. VI della L.d.a., agli artt. 144 – 155 L.d.a.
In particolare, l’art. 154 L.d.a. attribuisce alla S.I.A.E. il compito di accertare l’avvenuta riscossione del compenso all’autore nei casi descritti ed è chiamata a svolgere “attività di accertamento”, e gestione del compenso degli aventi diritto, oltre che ad effettuare una costante e mirata attività di verifica e di controllo sull’operato di tutti i professionisti del mercato dell’arte.
Per lo svolgimento di tali attività di accertamento, riscossione e ripartizione del compenso degli aventi diritto la SIAE ha diritto ad una provvigione, il cui importo viene determinata con decreto ministeriale ed aggiornata ogni tre anni, secondo quanto disposto dall’art. 154.l.d.a.
Il decreto del Ministero per beni e attività culturali del 29 maggio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 luglio 2019 n. 155, ha recentemente provveduto all’aggiornamento triennale della determinazione di tale provvigione alla S.I.A.E., ente italiano preposto alla gestione del diritto di seguito per il periodo dal 9 aprile 2018 al 8 aprile 2021, come segue:
- a decorrere tra il 9 aprile 2018 ed all’8 aprile 2020, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 17% a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione;
- per il periodo tra il 9 aprile 2020 e l’8 aprile 2021 una provvigione pari al 16,50 % .
La misura della provvigione si è progressivamente abbassata negli ultimi anni, come emerge da un confronto con i valori attribuiti negli anni precedenti. Nel periodo aprile 2015- 2016, la misura della provvigione era infatti pari al 19%, salvo scendere successivamente al 18 %, dal 2016, e poi al 17 %, dal 2018.
Il decreto sarà sottoposto nuovamente ad aggiornamento a decorrere dal 9 aprile 2021.