AGCOM e la tutela del diritto d’autore: profili di incostituzionalità e prassi operativa

Da 31 marzo 2014 difendere i propri diritti d’autore è diventato più facile, grazie al Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica adottato dall’Autorità Garante nelle Comunicazioni. Presentando un’apposita istanza all’Autorità Garante per le Comunicazioni è possibile ottenere, in pochi giorni la rimozione dei contenuti che violano il proprio diritto d’autore o, nei casi di violazione massiva, l’oscuramento del sito in cui tali contenuti sono pubblicati. Sono oggetto di tale regolamento le opere digitali, ovvero le opere di carattere audiovisivo, letterario, fotografico ivi inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi diffuse su reti di telecomunicazione elettronica ed i servizi di media audiovisivi o radiofonici ovvero programmi televisivi o radiofonici Per accedere a tale tutela è sufficiente dimostrare la titolarità del diritto d’autore o dei diritti connessi e fornire prova della violazione mediante screen shot in cui siano rappresentate le opere violate. Una volta ricevuta l’istanza l’Autorità Garante per le Comunicazioni verifica se sussistono i requisiti di ricevibilità (conformità procedurale al Regolamento), procedibilità (assenza di un procedimento giudiziario pendente) e ammissibilità (inclusione della fattispecie nell’ambito di operatività del Regolamento) e se l’istanza non risulta manifestamente infondata. Svolte tali verifiche l’Autorità Garante per le Comunicazioni può decidere di archiviare in via amministrativa il procedimento oppure può avviare un procedimento istruttorio, che si svolge nel contraddittorio delle parti, volto a verificare la sussistenza della violazione lamentata. Il procedimento può terminare con il ritiro dell’istanza, con l’adeguamento spontaneo, con un’archiviazione nel merito – ove la violazione non sia ritenuta sussistente- o con l’emanazione di un ordine rivolto ai prestatori di servizi di volta in volta individuati, avente ad oggetto la rimozione selettiva dell’opera in violazione dei diritti d’autore oppure la disabilitazione dell’accesso al sito che la diffonde. Il destinatario della notifica ha un termine di 3 giorni per ottemperare, altrimenti scatta la sanzione e vengono informati gli organi di polizia ai sensi dell’art. 182-ter LDA. Numerosi sono i provvedimenti di disabilitazione dell’accesso a siti già pubblicati sul sito dell’Autorità Garante ai quali gli Internet Providers Services, di volta in volta coinvolti, devono adeguarsi. La nuova normativa è quindi pienamente applicata ed è attivo anche un sito apposito Internet che spiega come difendere il diritto d’autore (www.ddaonline.it). Il Regolamento è stato però, fin dalla sua prima emanazione, fortemente criticato dagli operatori del diritto tanto che alcune associazioni dei consumatori hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale ritenuta non infondata dal TAR del Lazio con sua pronuncia del 26.09.2014 per cui è stata rimessa al vaglio della Corte. Le associazioni sostengono tra l’altro che «l’AGCOM non ha affatto il potere di disciplinare interventi repressivi amministrativi in una materia che la legge, e prima ancora la Costituzione ed il diritto europeo, riservano alla cognizione del giudice a tutela delle libertà di espressione del pensiero e di concorrenza economica».

Non ci resta che attendere la pronuncia della Corte Costituzionale in attesa della quale l’Autorità Garante per le Comunicazioni continuerà tuttavia ad applicare il Regolamento.