Tassazione agevolata per marchi e brevetti: il “patent box” italiano

Il disegno di Legge di Stabilità ha introdotto il patent box, cioè un regime opzionale di tassazione agevolata applicabile ai redditi derivanti dall’utilizzo diretto di:

  • opere dell’ingegno
  • brevetti industriali
  • marchi di impresa funzionalmente equiparabili ai brevetti. Si tratta dei marchi che richiedono il sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo. Sono conseguentemente esclusi dal regime agevolato i marchi commerciali know how e altri beni immateriali giuridicamente tutelabili.

Usufruiscono del regime opzionale di tassazione agevolata tutti i soggetti residenti in Italia titolari di reddito d’impresa ovvero Società di capitali, Società di persone, Imprese individuali e Stabili organizzazioni italiane di soggetti residenti in Paesi rientranti nella white list. Condizione per rientrare nel regime di tassazione agevolata è che vengano svolte, anche attraverso enti esterni di ricerca, attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione dei marchi, dei brevetti o dei beni immateriali oggetto della agevolazione. Il regime opzionale di tassazione agevolata prevede una percentuale di detassazione per i redditi:

  • Derivanti dalla concessione in uso dei beni
  • Derivanti, in caso di utilizzo diretto degli intangibles, dall’utilizzo degli stessi.

In sostanza viene percentualmente detassato il reddito figurativo derivante dall’utilizzo diretto dei beni immateriali agevolati, cioè il contributo economico degli stessi al reddito complessivo realizzato dall’impresa. Per determinare tale importo dovrà essere attivata una procedura di ruling internazionale, ai sensi dell’art. 8 del DL 269/2003, cioè una forma particolare di interpello con l’Agenzia delle Entrate. La procedura di ruling dovrà essere attivata anche nel caso in cui i redditi derivanti dalla concessione in uso di marchi e brevetti, o le plusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi, siano stati realizzati nell’ambito di operazioni all’interno del medesimo gruppo societario. Il reddito agevolabile sarà poi individuato in base al rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento e lo sviluppo dell’attività e i costi sostenuti per produrre il bene. La definizione di tale rapporto è demandata ad un decreto dello Sviluppo Economico, di concerto con il Mef. In tale decreto saranno inoltre individuate le tipologie di marchi rientranti nel regime di tassazione agevolata. Un discorso a parte meritano le plusvalenze da cessione che vengono integralmente detassate a condizione che, entro il secondo periodo di imposta successivo alla cessione, almeno il 90% del corrispettivo venga reinvestito nella manutenzione e sviluppo di ulteriori intangibles agevolabili. Il regime opzionale di tassazione agevolata opererà nei prossimi cinque periodi di imposta e le percentuali di detassazione possono così riepilogarsi:

  • Il 2015 sarà il primo periodo di imposta del regime e la quota di reddito detassata sarà pari al 30%
  • Nel 2016 la quota di reddito detassata sarà pari al 40%
  • Dal 2017 al 2019 la quota di reddito detassata sarà pari al 50%

Per le plusvalenze da cessione non è prevista alcuna gradualità nella decorrenza della agevolazione. Per usufruire del regime di tassazione agevolata è richiesto l’esercizio di una opzione irrevocabile per cinque anni. Per saperne di più potete scrivere a consulting@turinigroup.com.