La sentenza del 9 marzo 2020 n. 2063/2020 del Tribunale di Milano torna sul problema della forma scritta di un contratto di edizione e richiama un importante precedente del 2018 che merita di essere ricordato.
Con la sentenza n. 5236/2018, il Tribunale di Milano aveva infatti confermato l’orientamento giurisprudenziale che riconosce la possibilità che la prova dell’esistenza del contratto di edizione in forma orale possa essere data ricorrendo ad elementi fattuali e pacifici come la consegna da parte dell’autore all’editore del materiale e/o del manoscritto da pubblicare, la correzione delle bozze e il rilascio del “visto si stampi” da parte dell’autore.
Il caso riguardava una nota casa editrice che aveva pubblicato un libro contenente immagini fotografiche, in assenza di un contratto di edizione redatto in forma scritta.
L’autrice promuoveva un’azione legale contro l’editore sostenendo che quest’ultimo non avrebbe dovuto pubblicare il suo libro per mancanza del suo consenso scritto alla pubblicazione.
Secondo l’autrice tale pubblicazione avrebbe dunque dovuto essere qualificata illecita e l’editore condannato al risarcimento dei danni.
L’editore, costituendosi in giudizio, si difendeva facendo presente che l’autrice aveva inviato all’editore il materiale, e in particolare i files in digitale delle fotografie costituenti il contenuto del libro e aveva altresì partecipato alla promozione della pubblicazione una volta stampata.
Non solo, la pubblicazione era avvenuta sia con i ringraziamenti dell’autrice all’editore, nonché con la prefazione del marito dell’autrice, noto cantante italiano.
Sulla base dei descritti elementi fattuali, pacifici e documentati, l’editore affermava la sussistenza del consenso da parte dell’autrice alla pubblicazione del suo libro fotografico, anche se non rilasciato in forma scritta.
Il Tribunale ha dato ragione all’editore, precisando che « I contratti per i quali sia prevista la forma scritta ad probationem, a differenza di quelli per i quali la forma scritta sia ad substantiam, sono validi anche se stipulati oralmente e la forma scritta costituisce solo un limite alla prova, che in particolare riguarda le prove testimoniali, non ammissibili al di fuori della ipotesi espressamente prevista dall’art. 2725 c.c., della perdita incolpevole del documento. La forma scritta ad probationem non esclude, invece, altre prove, siano esse orali, come la confessione e il giuramento, o documentali».
La più recente sentenza del Tribunale di Milano del 9 marzo 2020 (sent. n. 2063/2020), oltre a richiamare i suddetti principi, si è spinta oltre, andando a individuare il tipo di contratto di edizione e il contenuto del rapporto negoziale insorto tra le parti e ricavabile, in assenza di forma scritta, dai fatti che si sono succeduti.
Maria Luisa Milanesi