Con legge n. 27 del 24 marzo 2012 è stato convertito il c.d. decreto liberalizzazioni (Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012), contenente disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. Tra le norme contenute nella legge in questione, l’articolo 39, rubricato Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore, al secondo comma stabilisce che:
Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera
Il successivo comma 3 della stessa norma precisa che
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sono individuati, nell’interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi
Con la legge in questione vengono quindi gettate le basi per la liberalizzazione, nel nostro Paese, dell’attività di gestione dei diritti connessi riconosciuti ad artisti, interpreti ed esecutori. Come noto, si tratta di quei diritti che la legge riconosce non direttamente agli autori di un’opera (titolari del diritto d’autore) ma a coloro che, a vario titolo, hanno prestato la propria attività per la realizzazione di un’opera. In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 80, comma primo, della legge sul diritto d’autore (“l.d.a.”, legge n. 633 del 22 aprile 2941)
si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico
Il secondo comma della stessa norma, e altre disposizioni contenuti nella stessa legge e in altre normative (si vedano, in particolare, gli artt. 71septies, 71octies, 73, 73bis, 80, 84, 180 bis l.d.a., nonché gli artt. 5 e 7 della legge 92 del 1993), attribuiscono a questi soggetti tutta una serie di diritti patrimoniali – esclusivi e non esclusivi – derivanti dalle varie utilizzazioni e forme di sfruttamento a cui la registrazione può essere destinata: tra questi, a titolo esemplificativo, ricordiamo il diritto ad autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche; il diritto ad autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche; il diritto ad autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo ecc. In base al tipo di sfruttamento che dell’opera viene fatto, la legge riconosce in capo ad artisti, interpreti ed esecutori il diritto ad un compenso. Sino ad oggi – e quindi prima dell’entrata in vigore della riforma in commento – l’ente preposto alla riscossione e distribuzione di questo compenso e, più in generale, alla tutela dei diritti degli artisti, interpreti ed esecutori, era il Nuovo IMAIE (Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori), nato nel 2010 con legge n. 100 del 29 giugno 2010 (che ha sostituito il “vecchio” IMAIE, dichiarato estinto nel luglio 2009 con decreto del Prefetto di Roma).
Il Nuovo IMAIE è un ente di gestione collettiva – sottoposto al controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che, sostanzialmente, ha il compito di tutelare il valore delle prestazioni artistiche di artisti, interpreti ed esecutori e di garantire che essi ottengano un ritorno economico dalla diffusione, dalla pubblica comunicazione e dall’utilizzazione delle loro opere. Sostanzialmente, il Nuovo IMAIE svolge il medesimo ruolo che la SIAE svolge per gli autori e gli editori: in particolare, si occupa di riscuotere e distribuire ad artisti, interpreti ed esecutori i compensi derivanti dalle utilizzazioni delle loro opere registrate; gestisce e ripartisce i compensi di copia privata audio e video ad essi riconosciuti per legge; negozia i compensi degli artisti mediante contratti con tutti i possibili utilizzatori; attraverso accordi di reciprocità con Istituti omologhi di altri Paesi incassa i diritti maturati all’estero dagli artisti italiani e distribuisce agli artisti stranieri i diritti maturati in Italia; tutela gli artisti interpreti ed esecutori in ambito internazionale partecipando all’adozione di norme e politiche per sostenere i diritti di proprietà intellettuale e contrastare ogni forma di illegalità.
Facciamo un esempio legato al settore musicale: pensiamo al caso in cui un brano musicale sia trasmetto in TV, o in radio, o sia diffuso nei bar, nei locali o, più in generale, negli esercizi commerciali. Ebbene, secondo quanto previsto dall’art. 73 l.d.a.,
gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi
La stessa norma poi precisa che
l’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati
In pratica, quindi, a fronte di una trasmissione radiofonica e televisiva, diffusione e comunicazione al pubblico di registrazioni fonografiche, i produttori fonografici riscuotono, tramite le proprie organizzazioni di categoria, i relativi compensi; versano il 50% di quanto incassato al Nuovo IMAIE il quale, a sua volta, provvede a ripartirlo ad artisti, interpreti ed esecutori.
Restando nel settore musicale, pensiamo al caso in cui un fonogramma venga riprodotto da un privato per uso personale (c.d. riproduzione privata ad uso personale): l’art. 71septies l.d.a. prevede che
gli artisti interpreti ed esecutori … hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all’articolo 71-sexies
e, al comma 3, chiarisce che
il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione
in questo caso, quindi, la SIAE riscuote da parte di chi fabbrica o importa in Italia supporti vergini e dispositivi che permettono la registrazione il compenso per conto di tutti gli aventi diritto; a quel punto, versa ai produttori fonografici il 50% di quanto incassato come copia privata; questi ultimi devono poi riversare al Nuovo IMAIE il 50% di quanto da essi percepito e, a sua volta, il Nuovo IMAIE ripartisce ad artisti, interpreti ed esecutori la predetta somma. Sino ad oggi, quindi, il ruolo del Nuovo IMAIE per la tutela e la gestione dei diritti connessi spettanti ad artisti, interpreti ed esecutori è stato indubbiamente centrale, operando, di fatto, in una situazione di monopolio.
Con l’entrata in vigore della legge 27 del 24 marzo 2012 – con la quale, come abbiamo visto, viene invece liberalizzato il mercato dei diritti connessi – viene posta fine a questo monopolio dell’IMAIE, riconoscendo ad artisti, interpreti ed esecutori il diritto di scegliere, in piena libertà, a quale struttura affidare la gestione dei propri interessi.
Si verrà così a creare un sistema di pluralismo di collecting di artisti – che, in realtà, in parte già oggi esiste, dal momento che esistono varie organizzazioni di gestione dei diritti connessi alternative alla IMAIE [pensiamo alla Società Consorzio Fonografici (SCF), alla Audiocoop, alla Itsright o, ancora, alla Associazione Fonografici Italiani (AFI)] – permettendo così ad artisti, interpreti ed esecutori di scegliere a quale organizzazione di gestione dei diritti connessi affidarsi per la tutela dei propri diritti.
Come è facile immaginare, diversi e contrastanti sono stati i commenti e i giudizi sulla riforma in questione: da una parte, infatti – soprattutto alla luce dei grossi ritardi della IMAIE nella corresponsione dei compensi – vi è chi sostiene che questa liberalizzazione possa incidere in modo decisivo proprio sulla celerità del pagamento dei diritti connessi in favore degli artisti, interpreti ed esecutori e sulla correttezza della rendicontazione. Dall’altra, invece, vi è chi sostiene che questa annunciata liberalizzazione in realtà offrirà meno garanzie, rischiando di creare molta confusione e rallentamenti, dal momento che ognuna delle collecting dovrà negoziare con i vari soggetti compensi diversi, creando così ancora più rallentamenti e confusione.
In ogni caso, occorre ancora attendere l’emissione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, secondo quanto disposto dal sopra citato terzo comma dell’art. 39, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della legge in commento, dovrà occuparsi di individuare i requisiti minimi per l’esercizio della tutela dei diritti connessi.