Format di un contest online e diritto d’autore

Sono varie le sentenze che a livello nazionale si sono espresse in materia di tutela di un format.

In particolare, il Tribunale di Roma, con un’importante sentenza nel 2017 ha stabilito che per essere protetto dalla legge sul diritto d’autore, il format televisivo deve ravvisare un nucleo creativo originale dotato di novità e deve essere connotato da compiutezza espressiva. Inoltre, deve presentare gli elementi essenziali come titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi.

Infine, deve possedere delle caratteristiche formali sufficientemente specifiche, ossia immediatamente attuabili, senza la necessità di ulteriori integrazioni di livello generale ma solo di quelle necessarie alla realizzazione completa del programma in questione.

La tutela sopra descritta riguarda pacificamente anche il format in ambito telematico, nonostante le evidenti differenze sussistenti tra il mezzo televisivo e quello informatico.

La tutela del format di un contest online: un caso pratico

Il Tribunale di Torino con sentenza dell’11 ottobre 2023 si è espresso in relazione ad una questione relativa alla tutela accordata al format di un contest online fruibile da applicazione.

La parte attrice, Alfa, ha chiesto al Giudice torinese l’accertamento del plagio, asseritamente perpetrato dalla convenuta società calcistica BetaX, in relazione al prodotto denominato “XY”, ossia un’applicazione concernente un contest online, qualificabile come un concorso a premi relativo al gioco del calcio, sviluppata dall’attrice. In particolare, quest’ultima riteneva che il format utilizzato all’interno della stessa applicazione fosse tutelata, quale opera dell’ingegno, dalla legge sul diritto d’autore.

Alfa contestava la condotta sleale e anticoncorrenziale della convenuta in ordine all’imitazione del prodotto “XY” attraverso la realizzazione, da parte della convenuta, di un prodotto ritenuto simile, denominato “XFC”.

Di contro, la BetaX contestava la contraffazione dei propri marchi, registrati per contraddistinguere in particolare, giochi per computer, giochi audio, giochi su CD-ROM, dal momento in cui la parte attrice avrebbe utilizzato il segno distintivo “X” della convenuta per identificare l’applicazione “XY”. La convenuta, ad ogni modo, negava qualsiasi somiglianza tra i due prodotti messi a confronto.

Infine, veniva contestata all’attrice l’assenza dei requisiti della novità, creatività e compiutezza espressiva in relazione al format dell’applicazione “XY”, necessari per poter beneficiare della tutela riservata alle opere dell’ingegno.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha affermato che, in astratto, è possibile riconoscere la tutela autoriale anche al format di un contest online.

Dall’esame sulla effettiva tutelabilità dell’applicazione sviluppata da parte attrice, tuttavia, il Tribunale di Torino ha rilevato il mancato assolvimento del relativo onere probatorio.

In particolare, nonostante, come anche sostenuto da parte attrice, la creatività non possa essere esclusa solo perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato che parte attrice non ha assolto l’onere di dimostrare compiutamente l’elemento costitutivo del carattere creativo, necessario per riconoscere all’applicazione “XY” la protezione riservata alle opere dell’ingegno.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Tribunale di Torino ha rigettato integralmente per mancanza di prove la domanda attorea relativa al riconoscimento del format quale opera dell’ingegno, ed ha, conseguentemente, rigettato anche la correlata domanda volta ad accertare l’asserita condotta illecita della convenuta.

 

Elena Bandinelli