Tutela Del Format Televisivo: Quanto È Importante Il Deposito Siae?

Con sentenza n. 3833/2023 del 08/03/2023, il Tribunale di Roma è tornato a pronunciarsi in materia di tutela del format televisivo, ripercorrendo i più recenti approdi giurisprudenziali e fornendo un’inedita interpretazione della rilevanza del deposito SIAE ai fini della tutela autoriale.

Il caso

Un dipendente del gruppo editoriale Gambero Rosso, assunto con la qualifica di Art director, sosteneva di aver ideato i format di diversi programmi televisivi trasmessi da Gambero Rosso e chiedeva al Tribunale di accertare i propri diritti d’autore, morali e patrimoniali, sui programmi in questione.

Gambero Rosso si è difesa osservando che l’Art director era stato assunto dalla società come figura quadro e, pertanto, la sua prestazione risultava assorbita dalle mansioni svolte nel contesto aziendale di Gambero Rosso, ossia di un canale multimedia20le che produce trasmissioni, palinsesti e opere aventi connotazione enogastronomica. In tale contesto, la convenuta sosteneva che gli eventuali diritti autoriali rivendicati dall’attore fossero ascrivibili al produttore, ai sensi dell’art. 45 della legge sul diritto d’autore, e che, comunque, fossero riconducibili ad un lavoro di squadra svolto dall’attore insieme ad altri dipendenti della società.

Format Televisivo e Diritto d’Autore

Prima di emettere la decisione, il Tribunale ricorda che nel nostro ordinamento manca una definizione normativa di format televisivo e che occorre quindi “avere riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, secondo cui l’opera, ai fini della prescritta tutela, deve presentare, come elementi qualificanti, delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma”.

In linea con le precedenti pronunce della giurisprudenza, il Tribunale afferma che “la figura del format di un programma televisivo […] richiede una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa, il che postula l’individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali di detta vicenda, e quindi della sua ambientazione nel tempo e nello spazio, dei personaggi principali, del loro carattere e del filo conduttore della narrazione, con l’ulteriore conseguenza che in mancanza di tali elementi non è possibile invocare la tutela afferente alle opere dell’ingegno, perché si è in presenza di un’ideazione ancora così vaga e generica da esser paragonabile ad una scatola vuota, priva di qualsiasi utilizzabilità mercantile e carente dei requisiti di creatività ed individualità indispensabili per la configurabilità stessa di un’opera dell’ingegno

In sintesi, il format televisivo è tutelabile quale opera protetta dal diritto d’autore quando presenta uno schema di programma, un canovaccio delineato nei suoi tratti essenziali, generalmente destinato ad una produzione televisiva seriale, come risultante da una sintetica descrizione. Al contrario, non è tutelabile come opera dell’ingegno una descrizione assolutamente generica e sommaria dei contenuti del programma, senza previsione concreta dello svolgimento dello stesso.

La decisione del Tribunale e la rilevanza del deposito SIAE

Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che i programmi ai quali aveva lavorato l’Art director fossero privi di tutti i requisiti necessari per la tutela autoriale, perché privi di una struttura valida come format e riducibili a semplici riprese di personaggi graditi al pubblico intenti a cucinare piatti della tradizione. Inoltre, in fase di istruttoria era emerso che per i programmi in questione c’era un intero team che si occupava collegialmente della parte autoriale, quindi la creazione del programma non era attribuibile al solo Art director.

Pertanto, tutte le domande dell’attore sono state rigettate

Tra le motivazioni a sostegno della pronuncia di rigetto, il Tribunale attribuisce particolare rilevanza all’assenza di una preventiva registrazione del format presso la SIAE, laddove afferma “Si rileva peraltro, e tale osservazione appare dirimente, che non vi è neppure contezza del deposito di un format presso la SIAE, che rappresenta il momento costitutivo del diritto autoriale, sicché la domanda risulta anche sotto il profilo della prova del diritto tutelabile, oltre che della sua autorialità, infondata”.

Quindi, ad avviso del Tribunale, rispetto al format televisivo il deposito SIAE sembrerebbe assumere efficacia costitutiva oltre che una rilevanza probatoria.

 

Ilaria Feriti