Il diritto d’autore sulle fotografie online

Con la sentenza n. 5635 del 3 giugno 2024, il Tribunale di Milano ha affrontato il tema della riproduzione non autorizzata di fotografie prelevate da Internet e distribuite a varie testate giornalistiche senza essere dotate delle indicazioni previste dall’art. 90 della Legge sul Diritto d’Autore o del “digital watermark”, ossia il segno digitale che identifica l’autore.

La decisione del Tribunale offre un’importante occasione per riflettere sulle differenze tra le diverse tipologie di fotografie e sulle condizioni per tutelarle. In particolare, la legge distingue tra opere fotografiche creative e fotografie semplici.

La tutela delle fotografie creative e semplici

Le opere fotografiche che rientrano nell’ambito dell’art. 2, n. 7, LDA sono considerate espressioni di creatività e godono di una protezione ampia, che include i diritti morali e patrimoniali riconosciuti agli autori.

Per contro, le fotografie semplici, descritte agli articoli 87 e seguenti della LDA, ricevono una tutela limitata ai diritti connessi, purché siano rispettati specifici requisiti formali di cui all’art. 90 LDA. In particolare, devono riportare il nome dell’autore o del committente, la data dello scatto e, in caso di riproduzione di opere d’arte, il nome dell’autore originario.

In mancanza di tali indicazioni, i diritti esclusivi non possono essere opposti a terzi, a meno che l’attore non dimostri la mala fede dell’utilizzatore delle fotografie, ossia qualora l’utilizzatore sia consapevole dell’esistenza di un diritto esclusivo sulla fotografia, ma procede comunque alla sua utilizzazione senza alcuna l’autorizzazione.

La distinzione tra queste due categorie si basa sull’esistenza o meno dell’elemento creativo. Come chiarito dalla giurisprudenza, la creatività deve emergere da un’intuizione artistica che renda la fotografia un’opera unica.

Infatti, aspetti come la cura dell’inquadratura o l’abilità tecnica, sebbene importanti, non sono sufficienti da soli a qualificare una fotografia come “creativa”.

Il Caso

Nel caso posto al vaglio del Tribunale, la fotografia, di cui si contestava l’utilizzo che ritraeva diversi amministratori delegati e manager di banche ed imprese, non è stata ritenuta creativa da parte del tribunale e non risultava neppure che sulla fotografia l’attore avesse indicato gli elementi stabiliti dall’art. 90 sopra richiamato. In questi casi, come anche ribadito dalla Suprema Corte, spetta all’attore dimostrare che il riproduttore fosse a conoscenza della paternità dell’opera.

Questa prova è essenziale per richiedere eventualmente un equo compenso per l’uso non autorizzato della fotografia. Pertanto, l’attore, non avendo dimostrato nessun aspetto di cui sopra, ha ottenuto il rigetto delle domande proposte al Tribunale.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Milano evidenzia l’importanza del rigoroso rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa per garantire una tutela adeguata delle fotografie, con una crescente rilevanza nel contesto dell’era digitale.

L’indicazione del nome dell’autore, della data di realizzazione dello scatto e, ove pertinente, del nome dell’autore dell’opera riprodotta, non rappresenta un semplice formalismo, bensì un elemento fondamentale per consentire l’effettivo esercizio e il riconoscimento dei diritti esclusivi.

 

Elena Bandinelli