Intelligenza Artificiale: la Prima Bozza Del Codice Di Condotta Europeo Sulla Trasparenza Dei Contenuti AI

La Commissione europea ha reso pubblica la prima bozza del Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content, documento destinato a svolgere un ruolo centrale nell’attuazione dell’articolo 50 dell’AI Act.

Il Codice mira a fornire un quadro operativo condiviso per garantire che i contenuti generati o manipolati da sistemi di intelligenza artificiale siano riconoscibili, tracciabili e correttamente comunicati agli utenti finali, contribuendo alla tutela della fiducia nell’ecosistema informativo e alla protezione dei diritti fondamentali.

La bozza è il risultato di un processo di consultazione ampio e articolato, che ha coinvolto centinaia di soggetti tra operatori industriali, mondo accademico, società civile e Stati membri. I lavori, avviati nel novembre 2025, si sono articolati in due gruppi di lavoro dedicati rispettivamente agli obblighi dei provider di sistemi di AI generativa e a quelli dei deployer che utilizzano tali sistemi per la diffusione di contenuti.

Il documento si presenta come una base di lavoro destinata a essere ulteriormente affinata, ma già in grado di delineare le aspettative regolatorie e le migliori pratiche per garantire trasparenza, tracciabilità e conformità tecnica.

Obiettivi generali del Codice

Sul piano generale, il Codice persegue gli obiettivi di migliorare il funzionamento del mercato unico digitale europeo, promuovere l’adozione di un’AI affidabile e centrata sull’uomo e garantire un elevato livello di tutela della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione ambientale.

In termini specifici, il documento individua due principali linee di intervento: in primo luogo, esso si propone di fungere da guida per garantire la conformità agli obblighi previsti dall’articolo 50, paragrafi 2 e 5, dell’AI Act (pur precisando che l’adesione al Codice non costituisce prova conclusiva della conformità a tali obblighi); in secondo luogo, il Codice mira ad assicurare che provider e deployer di sistemi di intelligenza artificiale rispettino gli obblighi di trasparenza previsti dall’AI Act, consentendo al contempo alle autorità di vigilanza competenti di valutare in concreto l’affidabilità del Codice quale strumento di compliance.

Obblighi dei provider

Dal lato dei provider, il Codice si concentra sulla marcatura e sulla rilevabilità dei contenuti generati o manipolati dall’AI.

Ai sensi dell’articolo 50(2) a dei considerando 133 and 135 dell’AI Act, i provider hanno l’obbligo di rendere tali contenuti chiaramente rilevabili e tracciabili, tenendo conto delle specificità e dei limiti delle diverse tipologie di contenuto, dei costi di attuazione e dello stato dell’arte generalmente riconosciuto.

A tal fine, il Codice introduce un approccio multilivello alla marcatura, riconoscendo che nessuna singola tecnica è sufficiente a garantire efficacia, robustezza, affidabilità e interoperabilità della soluzione adottata (ai sensi dell’articolo 50, paragrafi 2 e 5, dell’AI Act). Tra le tecniche previste figurano watermark impercettibili, metadati digitali, certificati di provenienza e sistemi di fingerprinting o logging.

L’obiettivo è assicurare che l’origine artificiale dei contenuti possa essere verificata lungo l’intera catena di provenienza, anche in presenza di modifiche successive o di riutilizzi in contesti diversi.

Particolare attenzione è dedicata ai contenuti multimodali e ai modelli open-weight, per i quali il Codice suggerisce soluzioni strutturali di marcatura già a livello di addestramento del modello, al fine di facilitare la conformità degli operatori a valle. Accanto agli obblighi di marcatura, la bozza prevede che i provider mettano a disposizione strumenti di rilevazione accessibili, come interfacce o detector pubblici, idonei a consentire a utenti, piattaforme e autorità competenti di verificare se un contenuto sia stato generato o manipolato da un determinato sistema di AI.

Il Codice affronta inoltre il tema dell’interoperabilità e della standardizzazione, incoraggiando il ricorso a standard aperti e a soluzioni condivise tra provider, piattaforme e autorità di vigilanza, anche al fine di contenere i costi di compliance, in particolare per PMI e startup.

In questa prospettiva, la trasparenza dei contenuti generati dall’AI è concepita non solo come obbligo regolatorio, ma anche come ambito di innovazione tecnologica e cooperazione industriale.

Obblighi dei deployer

Sul versante dei deployer, la bozza del Codice si concentra sugli obblighi di disclosure verso il pubblico, in attuazione dell’articolo 50, paragrafi 4 e 5, dell’AI Act. In particolare, vengono disciplinate le modalità di etichettatura dei deepfake e dei testi generati o manipolati dall’AI, quando destinati a informare il pubblico su questioni di interesse generale.

A tale scopo, il documento propone l’adozione di una tassonomia comune per la classificazione dei contenuti che rientrano nella nozione di deepfake o di pubblicazioni testuali generate o manipolate dall’AI (ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 4), in particolare distinguendo tra le seguenti categorie di contenuto: 1) contenuti interamente generati dall’AI, ricomprendono i contenuti generati integralmente e in modo autonomo dal sistema di intelligenza artificiale, senza l’apporto di contenuti autentici creati da un essere umano; 2) contenuti assistiti dall’AI, ricomprendono contenuti caratterizzati da un coinvolgimento misto dell’essere umano e dell’intelligenza artificiale.

È inoltre suggerita l’adozione di un’icona condivisa, idonea a segnalare in modo chiaro e distinguibile la natura interamente artificiale o assistita del contenuto. L’icona deve essere percepibile al primo contatto dell’utente con il contenuto e adattata alle diverse tipologie di media e ai contesti di fruizione, compresi video, audio, testi e contenuti multimodali.

Figura 1: prompt zero-shot

Come precisato nel Codice, le icone rappresentate hanno esclusivamente finalità illustrative e saranno ulteriormente sviluppate nel corso della definizione del Codice di condotta. A titolo esemplificativo, nella figura sopra è riportato un prompt zero-shot, aggiornato a dicembre 2025, utilizzato per la generazione di un’icona contenente la parola “AI” in due colori differenti, a indicare la distinzione tra contenuti interamente automatizzati e contenuti assistiti dall’intelligenza artificiale.

La disclosure deve in ogni caso essere chiara, tempestiva e accessibile, in conformità ai requisiti di accessibilità dell’Unione europea, includendo soluzioni alternative per utenti con disabilità visive o uditive, quali audio-disclosure, testo alternativo e un adeguato contrasto cromatico.

Gestione dei deepfake e pubblicazioni di interesse pubblico

Per i deepfake, il Codice stabilisce modalità di disclosure specifiche in base alla tipologia di contenuto. Ad esempio, nei video in tempo reale, l’icona deve essere visibile e accompagnata da un disclaimer iniziale. Nei video non in tempo reale, l’icona deve comparire in modo consistente durante la fruizione, eventualmente accompagnata da disclaimer iniziali o finali. Nei contenuti audio, la disclosure deve avvenire mediante avvisi udibili all’inizio, a intervalli intermedi e alla fine, e l’icona può essere mostrata qualora sia disponibile uno schermo.

Un elemento di particolare rilievo è l’attenzione alla proporzionalità. Il Codice riconosce espressamente che, nel caso di opere artistiche, creative, satiriche o di finzione, gli obblighi di trasparenza devono essere applicati in modo da non compromettere la fruizione o la qualità dell’opera.

Analogamente, per i testi generati o manipolati dall’AI e pubblicati su temi di interesse pubblico, i deployer devono applicare procedure interne idonee a garantire la corretta identificazione dei contenuti e una disclosure tempestiva. Il Codice prevede che l’icona sia posizionata in modo fisso e chiaramente distinguibile, ad esempio all’inizio, a lato o al termine del testo. L’eventuale esenzione dall’obbligo di disclosure è ammessa solo qualora il contenuto sia sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale.

Conclusioni

Nel complesso, la prima bozza del Codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall’AI, pur trattandosi di un documento ancora in evoluzione, offre indicazioni concrete sulle aspettative regolatorie e sugli strumenti tecnici e organizzativi ritenuti idonei a garantire un uso trasparente e responsabile dell’intelligenza artificiale.

Per imprese, titolari di diritti e operatori dell’innovazione, il Codice costituisce un primo riferimento essenziale per orientare strategie di compliance, sviluppo tecnologico e tutela dell’affidabilità dei contenuti nell’era dell’AI.

Teresa Franza