Un musicista che ritenga violato il suo diritto d’autore può rivolgersi al Giudice dello stato in cui risiede se l’opera è stata diffusa in tale stato anche solo via Internet.
Così un musicista francese, dopo avere scoperto che le proprie canzoni erano state incise da una società austriaca su supporti distribuiti in Gran Bretagna, ha potuto fare causa di fronte al tribunale francese in quanto queste canzoni erano reperibili anche in Internet.
La possibilità di radicare una causa nel luogo della propria residenza è questione che deve essere valutata con cura e quando possibile è vantaggioso avvalersene per un evidente facilitazione nello svolgimento dell’azione ed una riduzione di costi.
Tuttavia il fatto che una contraffazione o un plagio avvengano via Internet non è sempre elemento sufficiente per potere scegliere il giudice nazionale.
La Corte di Giustizia (C-17012) ha precisato le condizioni a cui ciò è possibile.
Occorre innanzitutto che il diritto violato sia tutelato nello stato in cui si vuole iniziare una causa, cosa che si verifica nelle ipotesi di violazione del diritto d’autore che è protetto negli stati membri dell’Unione Europea.
È poi necessario che il luogo della causa sia quello in cui può prodursi un danno e « l’eventualità che tale danno si concretizzi deriva in particolare dalla possibilità di procurarsi, per mezzo di un sito Internet accessibile nel distretto del giudice adito, una riproduzione dell’opera cui ineriscono i diritti fatti valere dal ricorrente».
Il fatto che un’opera musicale sia disponibile in Internet che è accessibile da ogni stato membro e quindi anche dalla Francia fonda l’ipotesi che anche in Francia il compositore subirà un danno.
Tuttavia, il compositore potrà chiedere in Francia solo il danno che avrà subito per le vendite in questo stato per cui il vantaggio di promuovere la causa nel proprio stato potrebbe essere annullato dalla limitata quantificazione del risarcimento danni.