La riproduzione integrale di immagini di opere d’arte in un catalogo informatico non è libera

Con la sentenza annotata dell’8/02/2022 n. 4038, la Corte di Cassazione si è occupata del caso di immagini di opere d’arte integralmente riprodotte in un catalogo informatico per finalità illustrative ma non correlate a finalità di insegnamento o di ricerca scientifica.

La Suprema Corte che, riprendendo il tema sulla libera utilizzazione di stralci (scritti, visivi o sonori) di opere protette dal diritto d’autore, ha dichiarato che la riproduzione di immagini di opere d’arte in un catalogo informatico senza l’autorizzazione degli aventi diritto del pittore deceduto, non rientra fra le libere utilizzazioni di cui all’art. 70 della legge n. 633 del 22 aprile 1941, Legge sul diritto d’autore.

L’occasione è servita anche per dettare delle “linee guida”, utili per valutare quando la riproduzione di un’opera dell’ingegno sia o meno libera.

Sulla base dei principi generali che regolano la materia del libero utilizzo e sulla base di quanto stabilito nella sentenza annotata si può sostenere che:

  • in tema di sfruttamento dei diritti sull’opera dell’ingegno il regime ordinario è quello dell’esclusività in capo all’autore (e/o agli aventi diritto) dell’opera dell’ingegno in merito all’uso di tali diritti (di pubblicazione, riproduzione, diffusione e comunicazione al pubblico …);
  • l’art. 70 della legge del diritto d’autore consente in casi circoscritti una deroga al regime ordinario prevedendo, al comma 1, che “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali“;
  • la riproduzione di immagini di opere dell’ingegno in versione integrale, anche al fine della catalogazione, non gode, secondo tale sentenza, del regime delle libere utilizzazioni per vari motivi anche di ordine generale. Infatti:
    • i) ogni riproduzione di parti di opera protetta dal diritto d’autore per essere libera deve avvenire nel rispetto dell’art. 70 della citata normativa ovvero tale riproduzione deve essere strumentale agli scopi di critica e discussione dell’utilizzatore e se avviene per finalità illustrative, tale riproduzione deve essere correlata ad attività di insegnamento e di ricerca scientifica;
    • ii) una riproduzione integrale e non limitata a particolari delle opere medesime, come quella in esame, difficilmente può essere qualificata come libera riproduzione;
    • iii) in nessun caso la riproduzione di immagini di opere dell’ingegno deve porsi in concorrenza con l’utilizzazione economica dell’opera stessa che è del titolare del relativo diritto d’autore. Infatti fra i diritti d’autore di natura patrimoniale che il titolare può sfruttare vi rientrano: a) il diritto alla pubblicazione in raccolta come può essere quella di una catalogazione informatica e b) il diritto sia di operare la moltiplicazione di copie fisicamente identiche all’originale dell’opera con relativa utilizzazione economica. Perciò anche la riproduzione fotografica, in scala, di opere protette è idonea a porsi in concorrenza con i diritti di sfruttamento che competono al titolare.

Con tale sentenza si riconferma quindi la prassi giurisprudenziale che, nel rispetto dei principi normativi, circoscrive la casistica sulla libera utilizzazione dei diritti sulle opere dell’ingegno alle poche situazioni, fortemente regolamentate, di cui all’art. 70 della legge sul diritto d’autore.

Maria Luisa Milanesi