Dopo avere stabilito che ai Provider non può essere imposto un ordine di sorveglianza finalizzato a prevenire illeciti sul web (vedasi articolo “I providers non sono sceriffi”) la Corte di Giustizia torna sul tema con una decisione altrettanto importante (C-461/10 del 19.04.2012) con la quale si afferma che la direttiva 2006/24/CE non impedisce ad uno stato (nel caso di specie la Svezia) di predisporre una legge nazionale che consenta di potere obbligare un operatore di Internet a fornire l’identità di un proprio abbonato qualora l’indirizzo IP dello stesso sia servito alla violazione di un diritto d’autore. La Corte precisa che è importante contemperare le due esigenze di tutela della privacy e di violazione del diritto d’autore valutando accuratamente gli interessi delle parti. Nel caso di specie ha quindi tenuto ad evidenziare “che la normativa nazionale in esame esige, segnatamente, che, affinché possa essere disposta l’ingiunzione di comunicazione dei dati in questione, sussistano indizi reali di violazione di un diritto di proprietà intellettuale su un’opera, che le informazioni richieste siano tali da facilitare le indagini sulla violazione o sulla minaccia di violazione del diritto d’autore e che i motivi alla base di tale ingiunzione si ricolleghino ad un interesse superiore agli inconvenienti o agli altri pregiudizi che ne possano derivare per il destinatario o a qualsivoglia altro contrapposto interesse. Tale normativa consente così al giudice nazionale al quale sia stata proposta la domanda di ingiunzione di comunicazione dei dati di carattere personale, da parte di un soggetto legittimato ad agire, di ponderare, in funzione delle circostanze della specie e tenendo in debita considerazione le esigenze risultanti dal principio di proporzionalità, gli opposti interessi in gioco.” E’ proprio sulla base di tali premesse che la Corte ha ritenuto che una normativa nazionale di tale genere sia conforme ai dettati comunitari, in quanto consente comunque di contemperare i due interessi e di creare un giusto equilibrio tra diritto alla privacy e necessaria tutela dei diritti d’autore.
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