Il Tribunale di Roma (R.G. 1193/12) ha accolto il ricorso cautelare presentato da Mediaset e finalizzato a recuperare il dominio internet “mediaset.com” che un cittadino statunitense aveva registrato approfittando di una “dimenticanza” del legittimo titolare che aveva omesso di procedere al suo rinnovo. La Mediaset aveva già tentato un recupero in sede amministrativa ma la WIPO aveva respinto le sue richieste in quanto non aveva ravvisato la “mala fede” nella registrazione da parte del terzo che è invece un requisito imprescindibile per potere ottenere una riassegnazione di nome a dominio. Il Tribunale di Roma sembra invece avere riconosciuto i diritti di marchio della Mediaset e quindi confermato le sue ragioni. Della decisione non si conoscono le motivazioni e fa discutere la competenza radicata a Roma quando si potrebbe pensare che la causa avrebbe dovuto svolgersi negli Stati Uniti. In realtà la spiegazione tecnica può essere la stessa che il Tribunale di Roma adottò nel lontano 2000 nel dirimere una lite sul nome a dominio “carpoint.msn.com”. In base all’art. 10 della L. 218/1995 la giurisdizione italiana in materia cautelare sussiste quando il provvedimento che sarà emesso deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha competenza nel merito. Nel caso di specie il provvedimento deve essere eseguito fuori dall’Italia per cui occorre esaminare se sussiste competenza nel merito. Nel merito la giurisdizione sussiste per due motivi. Il primo motivo risiede nell’art. 3, comma 1, L. 281/1995 il quale prevede che la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti, anche “negli altri casi in cui è prevista dalla legge”. Nel caso di specie l’art. 120 CPI (già art. 56 L.M.) prevede che ” le azioni in materia di marchi (…) si propongono davanti all’autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti” per cui questo sarebbe un altro caso in cui è prevista l’applicazione della legge italiana, indipendentemente dalla nazionalità delle parti applicabile al caso di specie. Tuttavia, anche nel caso in cui non si volesse applicare la norma di cui sopra e si ricorresse alla Convenzione di Bruxelles che si applica normalmente la situazione non cambierebbe. Infatti l’art. 5, comma 3 di tale Convenzione prevede che nelle ipotesi di responsabilità extracontrattuale la giurisdizione sia del Giudice dello stato in cui è avvenuto l’evento dannoso. La Corte di Giustizia (sent. CE n. 21/76) ha chiarito quale sia questo stato stabilendo il “principio dell’ubiquità” per cui l’evento dannoso si ha sia dove si è verificato l’illecito sia dove se ne avvertono le conseguenze, ovvero nel caso di s pecie in Italia dove ha sede il danneggiato (la Mediaset) che risente degli effetti negativi del fatto. Premesso questo la vicenda rischia però di diventare una vittoria di Pirro in quanto difficilmente la decisione del Tribunale di Roma potrà essere eseguita negli Stati Uniti.
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