Il D.L. 262/06 introduce novità nella legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), aggiungendo il comma 1-bis all’art. 65 della legge citata. In particolare, l’art. 32 del decreto stabilisce che “i soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate”.
Tutto ciò, è chiaro, sempre a condizione che non si tratti di “riproduzione riservata”, tramite espressa indicazione in tal senso apposta in calce o all’inizio dell’articolo: si ricorda, infatti, che, ai sensi del primo comma dell’art. 65 L.A., “gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato”.
Unici soggetti esentati dal pagamento del compenso di nuova introduzione sono le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.