L’UE Respinge Ricorso di Bytedance: Tiktok Resta un Gatekeeper Soggetto al DMA

Con pronuncia del 17/7/2024 (causa T-1077/23), il Tribunale UE ha respinto il ricorso della società Bytedance Ltd, capogruppo di TikTok, confermando che tale impresa è da considerarsi un gatekeeper ai sensi del Regolamento europeo sui mercati digitali (Reg. UE 2022/1925, c.d. “DMA”) e, in quanto tale, resta soggetta agli obblighi e ai divieti imposti dalla nuova normativa.

I gatekeeper nel Digital Markets Act

Il DMA – Digital Markets Act – entrato in vigore il 1/11/2022, mira a promuovere l’offerta di servizi digitali di qualità e a prezzi equi per i consumatori, attraverso un complesso di norme finalizzate a garantire la competitività del mercato digitale. A tal fine, il DMA pone dei limiti alle pratiche commerciali dei gatekeeper, ossia delle grandi piattaforme che, superando determinate soglie quantitative, occupano una posizione privilegiata sul mercato.

In particolare, è considerata gatekeeper l’impresa che:

  1. ha un impatto significativo sul mercato interno, ossia che raggiunge un fatturato annuo nell’UE pari o superiore a € 7,5 miliardi in ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari;
  2. fornisce un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, ovvero se raggiunge almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile nell’UE e almeno 10.000 su base annua nell’UE;
  3. detiene una posizione consolidata e duratura nell’ambito delle proprie attività, o è prevedibile che acquisisca tale posizione nel prossimo futuro.

Dopo aver esaminato i dati comunicati dalle singole piattaforme, il 5/9/2023 la Commissione UE ha identificato le 6 imprese che, in base al DMA, sono da considerare come gatekeeper: Alphabet (la holding a cui fa capo Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook), Microsoft e Bytedance (TikTok).

Il ricorso di Bytedance Ltd

La società ha impugnato la decisione della Commissione di fronte al Tribunale UE, ritenendo di non superare i parametri previsti dal DMA e, quindi, di non essere qualificabile come gatekeeper.

Nel proprio ricorso, Bytedance ha fatto presente, in primo luogo, di non avere un impatto significativo sul mercato interno dell’UE, dato che il suo valore di mercato sarebbe dovuto principalmente alle attività svolte in Cina.

La società ha sostenuto altresì di non essere un gateway importante per consentire agli utenti commerciali di raggiungere gli utenti finali e di non detenere una posizione consolidata e duratura, soprattutto se paragonata ad altre piattaforme come Facebook e Instagram, evidenziando il fatto di essere presente sul mercato solo dal 2018.

La decisione del Tribunale UE

Il Tribunale ha respinto gli argomenti di Bytedance, ritenendo legittima la valutazione della Commissione.

Al riguardo, il Tribunale ha concluso che Bytedance superasse tutte le soglie quantitative previste nel Digital Markets Act in quanto, rispetto al primo parametro, la capacità finanziaria di Bytedance può desumersi dall’elevato valore di mercato a livello mondiale, associato all’ampio numero di utenti nell’UE.

Rispetto al superamento del secondo e del terzo parametro, le valutazioni del Tribunale hanno preso come termine di paragone proprio i principali competitor di TikTok: infatti, è stato dimostrato che a partire dal suo lancio nell’UE nel 2018, TikTok era riuscita a incrementare il suo numero di utenti molto rapidamente e in modo esponenziale, raggiungendo in poco tempo la metà delle dimensioni di Facebook e di Instagram e un tasso di coinvolgimento particolarmente elevato, soprattutto tra i giovani utenti, nonostante il lancio di servizi concorrenti come Reels e Shorts.

Pertanto, Bytedance resta un gateekeeper e dovrà ora adeguarsi agli obblighi e ai divieti imposti dal DMA.      

 

 Ilaria Feriti