“Chianti Gran Selezione”: l’EUIPO rigetta la domanda di registrazione del segno come marchio UE

La Seconda Commissione Ricorsi EUIPO ha rigettato il ricorso presentato dal Consorzio Vino Chianti, confermando la mancanza di capacità distintiva del segno “CHIANTI GRAN SELEZIONE” (procedimento R 1650/2022-2).

Il caso

Con domanda del 30/03/2021 il Consorzio Vino Chianti chiedeva la registrazione, come marchio collettivo dell’UE, del segno figurativo “CHIANTI GRAN SELEZIONE”.  L’esaminatore emetteva un primo rifiuto provvisorio dichiarando il segno privo di carattere distintivo in relazione ai prodotti per i quali era stata chiesta la protezione (classe 33: vino conforme al disciplinare della Denominazione di Origine protetta e garantita Chianti).

Secondo l’esaminatore, il marchio sarebbe stato percepito dal pubblico come una dicitura puramente informativa, riferita a una selezione speciale di vini della DOP “Chianti”.

Nonostante le argomentazioni difensive del Consorzio, con decisione del 13/07/2022 l’Ufficio rifiutava integralmente domanda di registrazione, ribadendo che il pubblico avrebbe percepito il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale collettiva dei prodotti, ma come una mera informazione elogiativa, volta a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti contraddistinti.

L’impugnazione alla Commissione Ricorsi Euipo

Il 25/08/2022, il Consorzio ha impugnato la decisione dell’Ufficio sostenendo, tra l’altro, che la DOP “Chianti” è distintiva di specifici prodotti aventi i requisiti e la provenienza indicati nel Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei Vini Chianti e nel Testo Unico della Vite e del Vino (L.n. 238/2016).

A questo proposito, è stato evidenziato che il marchio non deve fornire informazioni precise relative all’identità del produttore ma che deve semplicemente consentire al pubblico di distinguere il prodotto contraddistinto da quello di altre imprese.  Dato che – sosteneva il Consorzio – il marchio CHIANTI può essere utilizzato solo dai membri del Consorzio che producono, imbottigliano e confezionano il vino secondo il Disciplinare e il Testo Unico, il marchio richiesto avrebbe contraddistinto i prodotti di tutti (e solo) i membri del Consorzio, mentre il consumatore avrebbe acquistato il prodotto proprio perché riconoscibile come vino Chianti.

Rispetto all’asserita finalità elogiativa della dicitura “GRAN SELEZIONE”, il Consorzio ha sottolineato che il Disciplinare vieta espressamente di usare nell’etichettatura dei vini aggettivi o informazioni elogiative che non siano state e preventivamente approvate e che “GRAN SELEZIONE” è una menzione tradizionale espressamente disciplinata dal citato Testo Unico. A questo riguardo, il Consorzio ha precisato altresì di aver presentato una domanda di modifica del proprio Disciplinare al fine di poter usare la menzione tradizionale GRAN SELEZIONE e che detta richiesta di modifica era all’esame del Ministero.

Anche sulla base di tali motivazioni, il Consorzio ha sostenuto che fosse evidente la capacità distintiva del marchio richiesto, perché in grado di identificare in maniera univoca una particolare tipologia di vino proveniente dalle aziende vitivinicole associate al Consorzio.

La decisione della Commissione Ricorsi Euipo

Con decisione del 26/07/2024, la Seconda Commissione Ricorsi Euipo ha respinto integralmente il ricorso del Consorzio, confermando l’assenza del carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, par.1, lettera b), RMUE.

La Commissione ha ricordato che possono costituire marchi collettivi UE i marchi, così designati all’atto di deposito, che siano idonei a distinguere i prodotti dei membri dell’associazione richiedente da quelli di altre imprese. Ne consegue che – prosegue la Commissione – un marchio collettivo dell’Unione Europea deve essere rifiutato se non è intrinsecamente distintivo.

La Commissione ha ritenuto che il segno richiesto fosse una combinazione di una DOP (“Chianti”) con un’espressione altamente e manifestamente elogiativa (“Gran Selezione”), con la conseguenza che il segno, nel suo complesso, sarebbe stato inteso dal consumatore di riferimento come un’informazione squisitamente laudativa. Tale percezione del segno renderebbe impossibile al consumatore distinguere i prodotti recanti il marchio come provenienti dai membri del Consorzio rispetto ai prodotti provenienti da altre imprese.

Neppure è stata considerata rilevante l’avvenuta richiesta di modifica del Disciplinare al fine di poter usare la menzione tradizionale “GRAN SELEZIONE”, che non avrebbe – secondo la Commissione – alcuna influenza sulla percezione meramente elogiativa e non distintiva del segno.

Ilaria Feriti