“Teran” è una denominazione di origine protetta (DOP) per vini della Slovenia ma è anche il nome della varietà di uve da vino «Teran» utilizzato in Croazia.
Per questo motivo la Croazia, prima della sua adesione all’Unione Europea, aveva espresso in diverse lettere inviate alla Commissione i propri dubbi circa la possibilità di continuare a utilizzare il termine TERAN per l’etichettatura dei propri vini alla luce della protezione già concessa all’omonimo termine come DOP slovena.
L’art. 100 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone infatti che «Il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un’indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell’etichettatura dei prodotti agricoli».
Lo stesso articolo, però, tiene conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura e conferisce alla Commissione il potere di stabilire eccezioni alla regola di cui sopra.
La Repubblica di Croazia ha quindi chiesto l’intervento della Commissione al fine di trovare una soluzione per consentire ai suoi produttori di vini di continuare a utilizzare il nome della varietà di uve da vino «teran» per l’etichettatura delle loro bevande alcoliche.
Fallito il tentativo di conciliare le posizioni di Croazia e Slovenia, la Commissione si è avvalsa del proprio potere ed in data 19 maggio 2017 ha adottato il regolamento delegato (UE) 2017/1353 al fine di consentire la coesistenza della DOP e della varietà di uva nonché il loro utilizzo nell’etichettatura di vini.
La Slovenia ha presentato ricorso contro tale regolamento lamentando, tra l’altro, che la normativa fosse stata adottata con effetto retroattivo alla data di adesione della Croazia all’Unione (avvenuta il 1° luglio 2013) e che, per il tramite di tale regolamento, la Commissione aveva arrecato un pregiudizio sproporzionato ai diritti di proprietà intellettuale e commerciale dei produttori di vino sloveni.
Non solo. Secondo la ricorrente l’utilizzo nelle etichette, da parte dei produttori di vino croati, del nome della varietà di uve da vino «teran» -omonimo della DOP «Teran»- avrebbe comportato il rischio di indurre in errore i consumatori.
Il Tribunale UE, a fronte delle doglianze espresse dalla ricorrente, ha affermato che la Commissione, seppur applicando retroattivamente l’articolo 100, paragrafo 3, secondo comma, del Regolamento (CE) 1308/2013, ha agito conformemente all’impianto sistematico delle norme europee posto che, un effetto retroattivo, si imponeva alla luce della particolarità della questione in quanto, da un lato, il regolamento impugnato mirava a proteggere le pratiche giuridiche di etichettatura esistenti in Croazia e, dall’altro, a risolvere il conflitto tra tali pratiche e la protezione della DOP slovena “Teran”.
Il Giudice europeo ha imposto poi rigorose regole per evitare che il consumatore possa essere indotto in errore.
In particolare, il nome della varietà di uve da vino «Teran» avrebbe potuto figurare unicamente sull’etichetta dei vini croati muniti della DOP «Hrvatska Istra», purché i termini «Hrvatska Istra» e «Teran» apparissero nello stesso campo visivo e il nome «Teran» fosse redatto con un carattere di dimensioni inferiori a quelle utilizzate per la menzione della DOP «Hrvatska Istra».
Il Giudice europeo ha quindi respinto il riscorso della Slovenia affermando che «l’art. 100, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 è diretto a consentire eccezioni al monopolio di utilizzo che deriva da una DOP, quando esistono altri interessi in gioco, ossia quelli dei produttori di vini che non beneficiano della DOP e dei consumatori che sono stati abituati a vedere determinate menzioni apposte sulle etichette dei vini prodotti da tali produttori [omissis]».