EUIPO 3/3: altre novità

Segnaliamo infine in modo sintetico alcune ulteriori novità in vigore dal 23 Marzo 2016

REGOLE ESTESE AI PAESI SEE

Le regole relative alla comunicazione dei termini ed alla rappresentanza professionale sono state estese a tutti i paesi dello Spazio Economico Europeo e non più soltanto agli Stati dell’Unione Europea.

INVIO LETTERE DI SORVEGLIANZA

L’ufficio continuerà ad inviare le lettere di sorveglianza ai titolari di marchi quando riscontra il deposito di marchi in potenziale conflitto. Il titolare del marchio può però chiedere di non riceverle (c.d. “opt out”) ed in tal caso l’Ufficio non le invierà.

OSSERVAZIONI DI TERZI

Qualsiasi terzo che ritenga che un marchio non possa essere concesso per un divieto assoluto di registrazione può presentare le proprie osservazioni in qualsiasi momento, sia prima che dopo la pubblicazione del marchio ed in caso di opposizione fino a quando la decisione finale non è stata presa.

DISCLAIMER e SENIORITY

L’ufficio non ammette più i disclaimer, ovvero la possibilità di precisare che su un particolare termine non si pretende tutela, cosa utile nel caso di marchi composti anche da parti di significato generale, descrittivo o noto.

La seniority di un certo marchio è ancora ammessa e consente di potere fare decorrere la data di deposito di un Marchio Europeo in un certo stato dalla data di deposito di quello stesso marchio in quello stato. La seniority verrà però cancellata qualora il marchio nazionale venga annullato.

DIVIETO DI MARCHI FUNZIONALI

Non solo i marchi di forma ma anche gli altri marchi (in particolare i marchi di colore, di profumo o di suono) saranno rifiutati quando il segno consiste esclusivamente in queste particolari caratteristiche e quindi quando il colore, il profumo o il suono sono tali in sé e non come caratteristica “aggiuntiva” di un marchio.

TERMINI E SPECIALITA’ TRADIZIONALI

L’ufficio respingerà i marchi che contengano termini tradizionali, ad esempio “invecchiato” per il vino o metodi tradizionali di produzione, ad esempio “Jamòn Serrano”.

TERMINE OPPOSIZIONE MARCHI IR

Il termine per presentare un’opposizione contro un marchio comunitario depositato tramite la procedura di marchio internazionale scade decorsi 3 mesi allo scadere del periodo di 1 mese dalla ripubblicazione della domanda, e non più decorsi 6 mesi come in passato. Inoltre tra i motivi di opposizione vi è anche il contrasto del marchio con una indicazione geografica protetta o con una indicazione geografica anche se questo tipo di opposizione potrà essere promossa solo dai soggetti deputati a proteggerle nello stato di origine.