Con sentenza del 27/06/2025, n.5602, il Consiglio di Stato ha confermato che la concessione del marchio Festival di Sanremo dovrà essere obbligatoriamente preceduta da una procedura di gara ad evidenza pubblica. Infatti, trattandosi di un asset del Comune dal cui sfruttamento discende un’entrata a beneficio del Comune stesso, il marchio del Festival della canzone italiana non potrà essere l’affidato direttamente alla RAI ma dovrà prima essere messo a bando.
Il caso
La JE s.r.l., società di edizione musicale, nel 2023 inviava al Comune di Sanremo una manifestazione d’interesse ad acquisire la titolarità dei diritti di sfruttamento economico e commerciale dell’evento canoro del “Festival di Sanremo e del relativo marchio”, invocando altresì l’indizione di una gara per l’affidamento della convenzione sulla 74.ma edizione del Festival (per l’anno 2024).
Con nota del 23 novembre 2023 (e senza riscontrare la richiesta di JE) il Comune dichiarava “improcedibile” la manifestazione d’interesse di JE “in carenza dei relativi requisiti soggettivi e al di là della loro effettiva consistenza, ma anche priva di concreto interesse“.
Quindi, JE impugnava il provvedimento di affidamento alla RAI della concessione in esclusiva del marchio “Festival della canzone italiana” di titolarità comunale e della gestione della 74.ma edizione e successive del Festival, censurando sostanzialmente l’omessa indizione di una gara.
Nel 2024 il TAR adito, nella resistenza del Comune di Sanremo, della Rai e di Rai Pubblicità, dichiarava inammissibile il ricorso per inesistenza, al tempo della proposizione, di atti impugnabili, mentre la convenzione esistente all’epoca atteneva alla 72.ma e 73.ma edizione del Festival (anni 2022 e 2023), già all’epoca concluse, e su cui dunque la ricorrente non vantava alcun interesse.
Tuttavia, nella propria sentenza il TAR qualificava l’affidamento come un contratto attivo per lo sfruttamento del marchio del Festival. Trattandosi di un marchio di titolarità del Comune, il TAR ha affermava che lo stesso fosse assoggettato ai principi dell’evidenza pubblica e richiedesse l’interpello a vari operatori del settore per la sua concessione.
Con la stessa pronuncia, rigettando le difese delle convenute, il TAR precisava altresì che il pregresso affidamento ultrasettantennale a Rai non giustificava la reiterazione di tale prassi (ritenuta illegittima), né legittimava l’elusione degli obblighi di evidenza pubblica.
L’appello al Consiglio di Stato
Contro la sentenza di primo grado hanno proposto appello le parti soccombenti censurando la pronuncia del TAR sotto diversi profili.
Con particolare riguardo al marchio, la RAI ha evidenziato di aver coniato il format del programma del Festival e che, in ragione dei rapporti tra il marchio del Festival e il format del programma, i due beni immateriali fossero da considerarsi inscindibili.
In sintesi, in quanto titolare dei diritti sul format televisivo del programma, RAI sosteneva che il marchio “Festival di Sanremo” non sarebbe associabile a un programma con diverso format, stante l’indissolubile legame ormai creato fra i due. Da qui, la conclusione per cui non sarebbe consentito al Comune di mettere a disposizione di terzi il marchio per contraddistinguere una manifestazione canora diversa dal Festival, pena l’uso decettivo del marchio stesso.
La sentenza del Consiglio di Stato
Puntualmente motivando, il Consiglio di Stato ha rigettato tutte le richieste delle parti appellanti, confermando la precedente sentenza del TAR.
Rispetto ai diritti di proprietà intellettuale, i Giudici hanno precisato che ciò che costituisce oggetto di privativa comunale è la manifestazione canora in sé, ossia il Festival, quale evento musicale di titolarità del Comune.
Partendo da tale assunto, l’intera difesa della Rai e di Rai Pubblicità circa la sussistenza di concorrenti diritti sul Festival non è dunque parsa condivisibile: “il Festival, quale manifestazione canora ben individuata, costituisce un evento del quale è titolare (subspecie di possessore di marchio) il Comune di Sanremo; che a tale evento sia stato associato nel tempo un programma televisivo il cui format è ideato da (e perciò ricade nella eventuale proprietà intellettuale di) altri soggetti è circostanza che si pone su tutt’altro piano, che nulla ha a che vedere col marchio (e, dunque, con la proprietà immateriale) comunale, peraltro nel corso del tempo associato in alcune occasioni anche a format (pur parzialmente) diversi”.
In tale prospettiva, ad avviso del Consiglio di Stato, il marchio ha senz’altro una sua autonoma identità e un contenuto suo proprio che prescinde al programma TV, senza che perciò possa sostenersi la decettività sopravvenuta.
Pertanto, il Consiglio di Stato ha concluso affermando che:
“nell’assetto attuale senz’altro è ravvisabile la qualificazione della concessione del marchio relativo al Festival in termini di contratto attivo per il Comune, dal quale discende un’entrata a beneficio dell’amministrazione; come tale, lo stesso è sottratto all’applicazione del Codice dei contratti pubblici (art. 13, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023), bensì soggetto ai relativi principi, giacché il relativo “affidamento […] avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3” (art. 13, comma 5, d.lgs. n. 36 del 2023)”.
Ilaria Feriti