Copyright: Cubo Di Rubik è un’Opera D’ingegno

Il Cubo di Rubik, inventato nel 1974 dal professore ungherese Ernő Rubik, non è solo un puzzle: è un simbolo della cultura pop e del design del XX secolo. Con centinaia di milioni di esemplari venduti, è diventato un oggetto riconoscibile a livello planetario, protagonista di competizioni ufficiali e di un vastissimo mercato parallelo. Ma proprio la sua notorietà lo ha reso anche terreno di scontro giuridico, in una delle dispute più curiose e al tempo stesso significative in materia di proprietà intellettuale.

La sentenza della Corte di Cassazione

Con la recente sentenza n. 27641 del 2025, la Corte di Cassazione italiana ha stabilito che il celebre puzzle deve essere considerato un’opera dell’ingegno e, come tale, è protetto dal diritto d’autore in Italia ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il caso nasce da una controversia approdata davanti al Tribunale di Roma, in cui veniva contestata la commercializzazione di copie non autorizzate del Cubo. La difesa degli imputati insisteva nel qualificare l’oggetto come un semplice giocattolo, privo dei requisiti richiesti per ottenere la protezione autoriale. Il Tribunale aveva invece accolto la tesi opposta, sottolineando come la combinazione tra forma geometrica, colori e meccanismo avesse dato vita a un prodotto dotato di creatività e originalità, idoneo a rientrare tra le opere dell’ingegno tutelate dalla legge sul diritto d’autore.

La questione è giunta in Cassazione e la Suprema Corte ha confermato in pieno la decisione di merito, richiamando non solo la normativa nazionale, ma anche la giurisprudenza che negli ultimi anni si è consolidata attorno al tema degli oggetti di design. Sul punto, la Corte ha richiamato anche l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 30 aprile 2025, già nota per avere riconosciuto al Cubo di Rubik un valore artistico capace di collocarlo tra le opere di design industriale. Non si tratta dunque di un caso isolato, ma dell’adesione a un orientamento interpretativo che valorizza la componente creativa e culturale anche di beni industriali di largo consumo.

La registrazione del marchio in Europa

Questa impostazione, tuttavia, non è del tutto condivisa a livello europeo. Si pensi infatti che il Tribunale dell’Unione Europea, con quattro sentenze gemelle del 9 luglio 2025 (cause da T-1170/23 a T-1173/23), ha confermato l’annullamento dei marchi costituiti dalla forma tridimensionale del Cubo di Rubik (ne avevamo parlato anche in questo articolo). 

Secondo i giudici di Lussemburgo, le sue caratteristiche essenziali – la forma cubica e le linee che ne definiscono la rotazione – sono funzionali al meccanismo del puzzle e non possono essere monopolizzate tramite il diritto dei marchi. La normativa europea impedisce infatti la registrazione di marchi costituiti dalla forma necessaria a ottenere un risultato tecnico, come previsto dall’art. 7, comma 1, lett. e), n. ii), del Regolamento (CE) n. 40/94.

Ne emerge così un quadro complesso: in Europa il Cubo non può essere un marchio di forma, in Italia è invece opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore.

Questa apparente contraddizione riflette, in realtà, una diversa filosofia giuridica: l’ordinamento dell’Unione tende a privilegiare la libera concorrenza, evitando che forme necessarie al funzionamento di un oggetto vengano sottratte al mercato; il diritto italiano, invece, introduce il requisito del “valore artistico”, che consente di riconoscere protezione anche a forme di design industriale, purché caratterizzate da creatività e da una capacità di incidere sul piano estetico e culturale.

Design e valore artistico

La pronuncia della Cassazione si inserisce in un filone più ampio che riguarda il riconoscimento della tutela autoriale ad oggetti di design entrati nella storia del costume, come la lampada Arco dei fratelli Castiglioni o la sedia Panton. Si conferma così la tendenza italiana a guardare oltre la mera funzionalità, riconoscendo dignità artistica a creazioni che uniscono tecnica ed estetica.

È interessante notare come la Cassazione, nel motivare la propria decisione, abbia sottolineato che l’argomento difensivo relativo all’annullamento del marchio nell’Unione Europea è inconferente: la riconosciuta impossibilità di registrare il marchio tridimensionale del cubo con le sei facce di quei determinati colori non esclude che, ai fini del reato contestato, si tratti comunque di un’opera d’ingegno, ribadendo che la tutela penale non dipende dall’esistenza di un marchio o di un brevetto, ma dal riconoscimento dell’opera di ingegno come frutto della capacità creativa protetta dal diritto d’autore.

Resta il problema della frammentazione normativa: un consumatore o un’impresa che opera su scala europea si trova di fronte a regole diverse. Ciò che in Italia è protetto come opera dell’ingegno può non esserlo in altri Paesi. Questo scenario rischia di alimentare incertezza, costringendo le imprese a costruire strategie di tutela differenziate e a combinare strumenti diversi (copyright, marchi, design registrato) a seconda della giurisdizione.

Al di là dei tecnicismi, la vicenda del Cubo di Rubik dimostra come il diritto sia chiamato a confrontarsi con fenomeni che travalicano i confini tradizionali della proprietà intellettuale. Non è solo questione di tutela economica, ma anche di riconoscimento culturale: stabilire se un oggetto appartenga al patrimonio creativo di un’epoca.

In questo senso, la Cassazione italiana ha preso posizione netta, rafforzando la linea interpretativa che considera il design come espressione artistica a pieno titolo. Il Cubo di Rubik non è soltanto un rompicapo: è diventato un’icona globale, riconoscibile immediatamente e simbolo stesso del gioco di abilità e del design del Novecento. La sua diffusione planetaria, l’impatto culturale e l’originalità della combinazione cromatica lo hanno reso qualcosa di più di un oggetto funzionale. Ed è proprio questo quid pluris che consente di collocarlo tra le opere protette dal diritto d’autore.

Teresa Franza