Hyperlink e prova di divulgazione del Design

La decisione R 0005/2024-3 del Board of Appeal dell’EUIPO affronta un tema rilevante in tema di disegni e modelli comunitari, chiarendo i requisiti probatori necessari per dimostrare che un disegno o modello sia stato divulgato.

La vicenda

In data 26 ottobre 2018, una società depositava un disegno o modello comunitario, la cui titolarità veniva poi trasferita ad un’altra società.

In data 22 settembre 2022, quest’ultima presentava una domanda di nullità del modello acquistato, sulla base dell’art. 25, parag. 1, lett. B), RDC, in combinato disposto con l’art. 4, RDC, affermando che presentava un difetto di novità e carattere individuale ex artt. 5-6 RDC, in quanto un disegno simile era stato divulgato online precedentemente.

A supporto della richiesta, venivano forniti documenti che includevano screenshot di pagine web, accompagnati da hyperlink diretti al contenuto preesistente.

Con decisione del 2 novembre 2023, la Divisione di Annullamento dichiarava la nullità del modello contestato, ma in data 2 gennaio 2024, la parte soccombente presentava ricorso chiedendo l’annullamento integrale della decisione.

Le questioni affrontate dal Board of Appeal

Ai sensi degli articoli 4-6 del Regolamento sui Disegni e Modelli Comunitari (RDC), un disegno o modello è protetto se è nuovo e ha carattere individuale. Per valutare tali requisiti, è necessario verificare se il design sia stato divulgato al pubblico prima della data di deposito o priorità, conformemente all’articolo 7 RDC.

La decisione del Board di Appello si articola intorno a due questioni principali.

In primo luogo, il Board ha esaminato se i collegamenti ipertestuali forniti fossero sufficienti per dimostrare che il design fosse stato reso accessibile al pubblico. È stato evidenziato che un collegamento ipertestuale, da solo, non costituisce prova della divulgazione, a meno che non sia corroborato da altri elementi, come una data certa di pubblicazione del contenuto associato al link, prove che il contenuto fosse effettivamente accessibile al pubblico al momento della pubblicazione, l’assenza di restrizioni di accesso, come password o limitazioni di visibilità. Nel caso di specie, i link forniti non erano accompagnati da prove tecniche sufficienti e, inoltre, non era stato possibile verificare se le pagine web fossero accessibili senza restrizioni.

In secondo luogo, l’articolo 7 RDC richiede che la divulgazione sia tale da consentire agli operatori del settore di accedere al disegno o modello nel normale corso delle attività economiche. Il Board ha evidenziato che l’onere della prova incombe sulla parte che richiede la nullità e che questa deve dimostrare non solo che il design era disponibile online, ma anche che gli operatori del settore avrebbero potuto ragionevolmente accedervi.

Gli standard probatori

Un punto centrale della decisione riguarda il livello di prova richiesto per dimostrare la divulgazione.

Il BoA ha chiarito che la diffusione di un design su Internet può costituire una pubblicazione. Tuttavia, affinché tale pubblicazione sia considerata invalidante è necessario presentare prove concrete dell’accessibilità al pubblico di tale design.

L’indicazione di un semplice hyperlink non è sufficiente, nemmeno se il collegamento è attivo. La ragione di tale rigidità è che le informazioni accessibili tramite hyperlink o URL possono essere modificate, rimosse o rese difficili da identificare nel tempo. Per questo è necessario che i collegamenti ipertestuali siano corroborati da prove aggiuntive, come screenshot, copie certificate delle pagine web o altri documenti che garantiscano la permanenza e l’integrità delle informazioni al momento della divulgazione.

La decisione del BoA evidenzia le difficoltà intrinseche nell’uso di evidenze digitali nel contesto giuridico.

Internet è un mezzo dinamico, in cui i contenuti possono essere modificati o eliminati senza preavviso. Questo fattore pone sfide significative per i richiedenti l’invalidità, i quali devono dimostrare che un design anteriore era accessibile al pubblico in un momento specifico e in una forma precisa.

Inoltre, la decisione solleva riflessioni sul bilanciamento tra praticità e certezza del diritto.

Da un lato, richiedere prove concrete e verificabili garantisce una maggiore tutela della validità dei design registrati, proteggendo i titolari da contestazioni infondate. Dall’altro lato, tale onere probatorio potrebbe scoraggiare i richiedenti dall’avviare procedimenti di invalidità, soprattutto in casi in cui le prove di divulgazione siano accessibili solo in forma digitale. La decisione del BoA offre indicazioni operative essenziali. È fondamentale raccogliere e conservare copie autentiche delle evidenze digitali, incluse schermate delle pagine web e certificazioni temporali.

Le fonti delle prove online devono essere selezionate con attenzione, privilegiando siti autorevoli e documentati.

Gli hyperlink possono essere utilizzati come supporto, ma devono essere accompagnati da ulteriori elementi probatori che ne garantiscano l’affidabilità e la permanenza. In un’era sempre più digitale, questo rappresenta un elemento chiave per garantire la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la corretta applicazione delle norme europee sui disegni e modelli.

Carlo Callea