Il Tribunale dell’Unione Europea si è recentemente pronunciato, per la prima volta in assoluto, circa la registrazione di un marchio sonoro depositato tramite file audio presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale – EUIPO (causa T-668/19).
In particolare, la decisione fa seguito al deposito in Unione Europea di un marchio sonoro costituito essenzialmente da un suono che riproduce l’apertura di una lattina di una bevanda, seguito da una pausa di un secondo e da un gorgoglio di nove secondi circa.
La domanda di marchio in questione, inoltre, rivendicava protezione per varie classi, tra cui la 32 e 33 relativa a bevande.
L’Ufficio EUIPO rigettava in prima battuta la domanda di marchio di cui sopra, in quanto riteneva che il marchio fosse privo del carattere distintivo e quindi non registrabile ex art. 7 co.1 lett. b) RMUE. Anche la seconda Commissione EUIPO confermava tale decisione stabilendo altresì che, nel caso di specie, il marchio in questione consistesse non tanto in un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti/servizi rivendicati (che sarebbe la funzione primaria di un marchio, di qualsiasi tipo esso sia), ma in un suono inerente all’uso dei prodotti e alla loro qualità.
La società titolare della domanda di marchio, pertanto, adiva il Tribunale dell’Unione Europea, il quale, confermando le precedenti decisioni, si pronunciava per la prima volta in relazione al deposito di un marchio sonoro, fornendo alcune precisazioni circa i criteri di valutazione del carattere distintivo di tali segni e la percezione degli stessi da parte dei consumatori finali.
Il Tribunale, sul punto, stabiliva che “i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi sonori non sono diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi”. Inoltre, statuiva che “un marchio deve possedere una certa pregnanza che consenta al consumatore interessato di percepirlo come marchio e non come un mero elemento di natura funzionale o un indicatore senza caratteristiche intrinseche proprie”. In altre parole, il consumatore deve poter fare il collegamento tra il prodotto e l’origine commerciale dello stesso tramite la mera percezione del marchio sonoro, senza abbinarlo ad altri elementi denominativi o figurativi. In assenza di tale requisito, il marchio è privo di carattere distintivo e quindi non può essere registrato.
Conseguentemente il Tribunale osservava che, tenendo conto del tipo di prodotto in questione, ovvero le bevande, il suono emesso al momento dell’apertura di una lattina può essere considerato solo come un elemento puramente tecnico e funzionale. Aprire una bottiglia, o una lattina come in questo caso, è un atto puramente intrinseco ad una soluzione tecnica funzionale alla manipolazione delle bevande al fine del loro consumo. Tale suono, quindi, non viene percepito come indicazione di origine commerciale del prodotto. Per di più, il Tribunale rilevava che anche il suono del gorgoglio delle bollicine comporta una immediata associazione al prodotto “bevanda”. Gli elementi sonori, intervallati da momenti di silenzio più o meno prolungati, non hanno una pregnanza tale da permettere al pubblico di percepirlo come indicazione di origine commerciale dei prodotti, in quanto tali suoni non si distinguono sufficientemente da altri suoni comparabili nel settore delle bevande.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale dell’Unione Europea confermava quindi la decisione dell’EUIPO in merito al rigetto della domanda di marchio sonoro per mancanza del carattere distintivo.