La capacità distintiva di una bottiglia di Vodka

La normativa dettata dall’art. 4 del Regolamento (UE) 2017/1001 prevede varie tipologie di marchio, tra cui il marchio di forma (o tridimensionale).

È comunemente riconosciuto, e lo conferma anche la Corte dell’Unione Europa, che può essere più difficile pervenire all’accertamento della capacità distintiva di un marchio di forma, dato che tali marchi non sono necessariamente percepiti dal pubblico di riferimento allo stesso modo di un marchio denominativo o figurativo (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592).

Attraverso il Progetto di convergenza 9 (conosciuto nella prassi come PC9) la Rete dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPN), l’Ufficio EUIPO e diversi uffici dei marchi nell’Unione europea hanno concordato una prassi comune in relazione al carattere distintivo dei marchi tridimensionali che riconosce l’influenza di particolari elementi e fattori sull’effettiva distintività del segno nel suo complesso quando la forma non è distintiva di per sé.

Con riferimento alla casistica di cui sopra, il 3 giugno 2022 la Quinta Commissione di Ricorso EUIPO ha concesso la registrazione del marchio della società Absolut Company Aktiebolag. Attraverso la decisione è stato accertato il carattere distintivo del marchio tridimensionale di una bottiglia di vodka qui di seguito riportata ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (UE) n. 1001/2017.

L’esaminatore dell’Euipo aveva inizialmente stabilito la carenza di carattere distintivo osservando che si trattava della semplice riproduzione tridimensionale di una bottiglia, oltretutto molto simile a quelle solitamente reperibili sul mercato specifico della vodka. Pertanto, durante il primo esame tale forma non è stata considerata in grado di attirare l’attenzione del consumatore medio e richiamare l’origine del prodotto commercializzato.

La richiedente Absolut Company Aktiebolag successivamente ha proposto appello avverso tale decisione sostenendo la sussistenza di un grado di distintività sufficiente per la registrazione del marchio di forma. Infatti, secondo l’appellante la combinazione dei vari elementi è tale da distinguere fortemente la bottiglia in esame dalle altre bottiglie di vodka in commercio, che, al contrario, risultano essere caratterizzate da una ripetitività degli elementi e dei colori utilizzati.

Benché abbia riconosciuto la presenza di alcuni elementi capaci di confondere la bottiglia in questione con altre bottiglie di vodka sul mercato, la Commissione di Ricorso, alla luce di una valutazione globale, ha stabilito la presenza di una forte distintività del marchio sulla base dell’elemento stilistico rappresentato dalle sfumature dal rame all’oro che ricoprono gran parte della bottiglia, come: la chiusura, il collo, la parte posteriore della bottiglia nonché la cornice dell’etichetta frontale.

Pertanto, la Commissione ha scardinato la decisione iniziale dell’esaminatore e ha confermato il carattere distintivo del marchio in questione, accogliendo così la relativa domanda di registrazione.

In questa occasione, l’EUIPO ha ricordato che un marchio acquisisce carattere distintivo se si discosta in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore interessato ed è quindi in grado di catturare l’attenzione del consumatore, il quale percepisce la particolare combinazione degli elementi come un’indicazione di origine, e non come una mera decorazione.

 

Elena Bandinelli