Haribo: la capacità distintiva dell’orsetto gommoso al vaglio dell’EUIPO

Con decisione dell’11 Ottobre 2023 la quarta commissione ricorsi EUIPO ha riconosciuto la capacità distintiva del segno che rappresenta l’orsetto gommoso Haribo, annullando la precedente decisione dell’esaminatore che, invece, lo aveva ritenuto privo di elementi caratterizzanti.

Il caso

Il 26/10/2021 la Rigo Trading S.A. (Holding del gruppo Haribo) designava l’Unione Europea nella sua registrazione internazionale per il marchio figurativo Haribo, costituito dal contorno dell’orsetto gommoso Haribo, in versione stilizzata e bidimensionale. La domanda era stata presentata in relazione ad un’ampia gamma di prodotti, tutti estranei al settore dei dolciumi, come articoli di abbigliamento, specchi, gioielli, spille per capelli, ombrelli, borse e zaini.

Dopo la notifica di un primo rifiuto provvisorio, l’esaminatore EUIPO confermava il rigetto della domanda, sostenendo che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo. Secondo l’esaminatore, l’aspetto del marchio non si discostava significativamente dalla norma o dagli usi del settore di riferimento, perché la rappresentazione di un orso stilizzato è comunemente utilizzata per scopi decorativi, artistici o estetici. Neppure le caratteristiche del segno richiesto (rappresentazione stereotipata di un guscio che racchiude un orso stilizzato sorridente) avrebbero aggiunto un carattere distintivo al segno nel suo complesso. Pertanto, il segno in questione sarebbe stato associato esclusivamente alla forma del prodotto stesso oppure sarebbe stato percepito dal consumatore solo come elemento decorativo.

In entrambi i casi, non sarebbe stato percepito come un’indicazione di origine.

Le argomentazioni difensive di Haribo

La società richiedente ha impugnato la decisione dinanzi alla commissione ricorsi EUIPO sostenendo, tra l’altro, che il segno richiesto presentava almeno un livello minimo di carattere distintivo.

La società ha sottolineato che, contrariamente a quanto affermato dall’esaminatore, il marchio non è costituito da un semplice elemento decorativo o da una rappresentazione della forma dei prodotti rivendicati.

Il segno richiesto sarebbe infatti un marchio figurativo costituito dal contorno del famoso orsetto gommoso inventato da HARIBO nel 1978 e diventato oggi un prodotto iconico, assolutamente distinguibile da prodotti analoghi commercializzati dai concorrenti.

La società ricorrente ha sostenuto altresì che, applicato a prodotti quali T-shirt, articoli di gioielleria o borse, il segno sarebbe stato sicuramente percepito dal pubblico come un’indicazione di origine e non come una rappresentazione della forma dei prodotti su cui sarebbe apposto o come una mera decorazione.

Le motivazioni della Commissione EUIPO

L’EUIPO ha accolto le difese della società ricorrente, affermando che il segno in questione ha carattere distintivo.

In primo luogo, l’EUIPO ha escluso che il segno possa essere percepito dal consumatore medio come forma del prodotto. Infatti, nessuno dei prodotti per cui il marchio è richiesto appartiene al settore merceologico dei dolciumi, mentre il segno trasmette l’impressione di un materiale – la gelatina alimentare – che il consumatore medio sa bene non essere il materiale con cui sono fabbricati gioielli, spille per capelli, specchi o borse. Inoltre, la rappresentazione grafica del marchio consiste nella figura stilizzata di un orsetto, che non ha alcun collegamento con i prodotti inclusi nelle classi rivendicate.

In secondo luogo, per quanto riguarda la considerazione dell’esaminatore secondo cui il segno in questione sarebbe percepito come un mero elemento decorativo, l’EUIPO ha ricordato che, in termini generali, un segno distintivo può assolvere anche a una funzione decorativa.

Nel caso di specie, tuttavia, il segno in questione presenta una serie di caratteristiche, come la posizione e la forma di arti, naso e sorriso, che conferiscono al marchio, nel suo insieme, almeno un livello minimo di carattere distintivo.

Di conseguenza, l’EUIPO ha ritenuto fondato il ricorso e annullato la decisione impugnata.

 

Ilaria Feriti