Nella recente sentenza T-444/12 del 16.10.2014 la Corte di Giustizia si è espressa su un tema molto importante in materia di marchi, ovvero sulla similitudine tra prodotti e servizi.
Come sappiamo, un marchio è tutelato solo per i prodotti e servizi indicati nella domanda e per i prodotti ad esso affini. Nel caso di specie, la Corte ha dovuto stabilire se i prodotti rivendicati dal marchio “LINEX” in relazione alla classe 5, e specificatamente “Prodotti farmaceutici contenenti lactobacillus acidophilus”, fossero o meno affini ai prodotti rivendicati dal marchio “LINES PERLA”, registrato, tra le altre, nella classe 5 per “Assorbenti igienici per signora, pannolini igienici per incontinenti”.
Nelle precedenti decisioni l’Ufficio aveva accolto le ragioni della titolare del marchio italiano “LINES PERLA”, considerando affini i prodotti e quindi respingendo la registrazione del marchio comunitario “LINEX”; ma la Corte non è stata dello stesso avviso.
Nei precedenti giudizi, sia la Divisione di Opposizione che la Commissione di Ricorso avevano affermato la sussistenza di un elevato grado di somiglianza tra i prodotti sulla base di fattori ormai consolidati nella giurisprudenza comunitaria (si veda su tutti la fondamentale decisione C-39/97, CGUE, Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer) quali la natura dei prodotti, il loro modo di utilizzo, il loro scopo. In particolare si era affermato che i prodotti in questione appartengono alla comune categoria dei beni finalizzati al benessere della persona ed utilizzati per i medesimi scopi terapeutici.
Nella sentenza in esame la Corte invece utilizza un criterio di valutazione “in concreto” teso a valorizzare le specificità proprie delle tipologie di prodotti designati e stabilisce che non si ravvisa affinità in merito alla natura dei prodotti contestati.
Se è vero che i prodotti appartengono a macro-categorie riconosciute anche in precedenza come dotate “di un elevato grado di somiglianza” – in particolare, “prodotti farmaceutici” e “prodotti igienici” – un esame più profondo dei beni descritti rivela come questi non possano essere considerati in nessun modo affini. Tale osservazione viene avvalorata anche in sede di raffronto tra i metodi di utilizzo dei prodotti medesimi: i “prodotti farmaceutici contenenti lactobacillus acidophilus”, che prevedono modalità di assunzione per via orale o un’applicazione locale, evidentemente non sono assimilabili dal punto di vista dell’uso ad “assorbenti igienici per signora, pannolini igienici per incontinenti”.
Ancora, la Commissione di Ricorso aveva sostenuto la piena complementarietà tra i prodotti in quanto comunemente finalizzati al trattamento di problematiche legate all’incontinenza, assunti completamente negati dalla Corte. Nessuna delle prove addotte dall’opponente – estratti dal sito della Università del Maryland e di Wikipedia, oltre ad un articolo di stampa relativo al farmaco “Linex Forte” – è stata per la Corte idonea a dimostrare che il lactobacillus acidophilus sia indicato per le suddette terapie o che prodotti quali assorbenti e pannolini igienici siano atti a consentire la somministrazione di tale batterio. Inoltre, non sussiste alcun collegamento funzionale tra i prodotti contraddistinti dai rispettivi marchi all’interno della classe 5, con integratori alimentari da una parte ed assorbenti e pannolini igienici dall’altra.
Alla luce dell’interessante opera di revisione interpretativa la Corte ha quindi annullato la decisione della Commissione e accolto il ricorso, rendendo registrabile il marchio “Linex”.