Il recente caso che ha visto contrapposta la Société du Tour de France alla catena tedesca di sale fitness FitX ha riacceso il dibattito sul rischio di confusione tra marchi simili nel contesto del diritto dell’Unione europea. Segnatamente, la questione verteva sulla registrazione del marchio figurativo “TOUR DE X”, proposta da FitX Beteiligungs GmbH presso, con domanda presentata a maggio 2017, per le classi 25, 28 e 41 (tra cui articoli sportivi e attività sportive), innanzi l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
La Société du Tour de France, titolare dei marchi “TOUR DE FRANCE” e “LE TOUR DE FRANCE”, nell’agosto 2017 ha proposto opposizione alla registrazione, sostenendo che il nuovo marchio avrebbe potuto generare confusione tra i consumatori, beneficiando indebitamente della notorietà del marchio più noto e danneggiandone la reputazione.
L’EUIPO e la Decisione della Commissione incaricata di valutare la richiesta di registrazione, hanno concluso che, nonostante i prodotti e i servizi rivendicati fossero identici o affini a quelli coperti dai marchi della Société du Tour de France, non sussisteva alcun rischio di confusione tra i due marchi. L’uso del marchio “TOUR DE X”, secondo l’Ufficio, non avrebbe tratto vantaggio indebito dai marchi della società francese, né avrebbe arrecato loro pregiudizio. Insoddisfatta della decisione, il 24 maggio 2019 la Société du Tour de France ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, il quale ha confermato in sostanza l’analisi dell’EUIPO.
Il Tribunale, con sentenza 12 giugno 2024 (causa T-604/22), ha ritenuto che il pubblico non avrebbe confuso i marchi, nonostante l’identità o la somiglianza dei prodotti e dei servizi. Inoltre, ha sottolineato che l’elemento comune tra i marchi — “tour de” — possiede un carattere distintivo molto debole. Questo, insieme al grado limitato di somiglianza tra i segni, ha portato il Tribunale a concludere che il marchio “TOUR DE X” non avrebbe sfruttato in modo indebito la notorietà del marchio “TOUR DE FRANCE” e non avrebbe arrecato pregiudizio al suo carattere distintivo.
Il Carattere Distintivo e il Rischio di Confusione tra Marchi Simili
Il caso in questione consente di riflettere sul concetto di “rischio di confusione”, elemento centrale nella protezione del consumatore e nella tutela dei diritti del titolare del marchio.
Il rischio di confusione sorge quando il consumatore, dotato di media avvedutezza, nel confronto tra due segni distintivi, potrebbe essere indotto a credere che i prodotti o i servizi offerti, sotto tali marchi, provengano dalla stessa fonte imprenditoriale o da imprese economicamente legate (rischio di associazione). Nel valutare tale rischio, l’EUIPO e i Tribunali competenti prendono in considerazione diversi fattori, tra cui l’identità ovvero il grado di somiglianza tra segni, l’identità ovvero l’affinità tra i prodotti o servizi rivendicati, e il carattere distintivo del marchio anteriore.
In questo caso, il Tribunale ha rilevato che l’espressione “tour de” è largamente utilizzata nel contesto di gare ciclistiche ed eventi simili, e che quindi possiede un carattere distintivo debole, se non addirittura inesistente. Questa debolezza dell’elemento comune ha giocato un ruolo cruciale nella decisione finale.
L’Impatto del Carattere Distintivo Debole
Il riconoscimento del carattere distintivo debole di un elemento comune come “tour de” è significativo, poiché sottolinea l’importanza di una valutazione complessiva del rischio di confusione, che non si limiti esclusivamente alla presenza di un elemento simile nei due marchi in conflitto. Anche se i marchi possono condividere un elemento comune, il contesto in cui tale elemento è utilizzato e il suo significato percepito dal pubblico di riferimento sono determinanti per stabilire l’esistenza di un rischio di confusione.
Nel caso della Société du Tour de France, il Tribunale ha concluso che l’uso e la notorietà del marchio “TOUR DE FRANCE” non si estendono all’elemento “tour de”, considerato descrittivo e di uso comune. Questo ha permesso di respingere l’argomento secondo cui “TOUR DE X” avrebbe tratto vantaggio indebito dal marchio “TOUR DE FRANCE”.
Carlo Callea