Vero cuoio si, vacchetta no

Si chiude il sipario sul monopolio da parte di Unic della “vacchetta”. Il Tribunale di Milano, infatti, ha stabilito la nullità del marchio collettivo rappresentato dalla pelle di animale stilizzato ponendo fine, almeno in parte, alla controversia iniziata nel 2009 che ha visto contrapposti da una parte Chaussures Eram SARL insieme ad altre associazioni di categorie e, dall’altra, Unic Servizi Srl e Unic.

Nel caso di specie, i ricorrenti richiedevano la cancellazione dei marchi collettivi registrati e in corso di registrazione di titolarità delle convenute e aventi quale nucleo essenziale il segno grafico della pelle di animale stilizzata con o senza la locuzione “vero cuoio” o “vera pelle”. In particolare, Chaussures Eram e gli altri attori reclamavano la nullità dei marchi contesi per mancanza di novità e/o la loro decadenza per volgarizzazione e inosservanza da parte di Unic delle norme atte a disciplinare l’uso dei segni distintivi collettivi. I primi lamentavano, inoltre, la violazione da parte dei convenuti delle disposizioni in materia di concorrenza.

Il Tribunale ha ritenuto di poter decidere solo parzialmente sul petitum disponendo soltanto sulla domanda di nullità e decadenza dei marchi registrati e rinviando al giudice istruttore le ulteriori richieste di invalidità affinché fossero adeguatamente istruite. Per quanto concerne i marchi ancora oggetto di domanda, l’Organo giudicante ha espresso la necessità di attendere la conclusione del relativo procedimento amministrativo.

Conformandosi alla giurisprudenza e alla dottrina maggioritaria, il Tribunale di Milano ha sottolineato la diversità di natura e di funzione tra i segni distintivi individuali e quelli collettivi. Se, sotto il profilo genetico, la disciplina di questi ultimi deroga alle disposizioni previste per i marchi individuali relative alla capacità distintiva e di originalità, lo stesso non avviene in relazione al requisito della novità. Tale condizione dovrà essere valutata secondo i criteri propri dei marchi individuali tenuto conto che si può considerare rispettata e sufficientemente soddisfatta qualora i marchi collettivi contengano ulteriori elementi, anche meramente descrittivi, purchè idonei ad attribuire alla componente grafica un autonomo carattere di diversificazione.

Alla luce di quanto affermato, il Collegio giudicante ha ritenuto fondata e meritevole di accoglimento la sola domanda di nullità per mancanza di novità del marchio composto unicamente dalla pelle di animale stilizzata.

Lo stesso marchio, inoltre, è stato dichiarato invalido per illiceità sopravvenuta. La normativa di riferimento è la Direttiva Comunitaria 94/11, così come recepita nell’ordinamento italiano mediante D.M.11/4/96 e successive modifiche. Tale normativa ha reso obbligatoria l’apposizione del simbolo della vacchetta insieme alla parola “cuoio” al fine di indicare le caratteristiche delle componenti delle calzature. Il monopolio di Unic appare incompatibile con lo scopo della Direttiva e non può essere invocato l’istituto della convalidazione per sanare l’invalidità del segno distintivo in esame.

A contrario, il Tribunale ha fatto salvi i marchi “vero cuoio” e “vera pelle” all’interno del simbolo della vacchetta. Questi ultimi, infatti, soddisfano i requisiti della novità, non essendo stati anticipati da pregressi utilizzi sul mercato, e della distintività, essendo tale la funzione di garanzia dei marchi collettivi da assicurarne la validità nonostante l’uso di termini descrittivi della natura, origine e qualità dei prodotti con essi contrassegnati.

Gli stessi marchi, inoltre, non sono contrari alla normativa comunitaria e nazionale poiché ciò che è stato imposto è il solo utilizzo del simbolo della vacchetta insieme alla parola “cuoio” ma non delle locuzioni “vero cuoio” o “vera pelle”, contraddistinti da una precisa disposizione grafica e dal carattere stampatello maiuscolo.

Pur non potendo ritenere conclusa la vicenda giudiziaria, la decisone del Tribunale di Milano ha avuto una rilevante conseguenza: Unic non potrà più aggredire le condotte di terze parti che utilizzano il simbolo della vacchetta accompagnato dalla locuzione “cuoio” o “pelle” e dotato di distintività sebbene minima.