La Corte di Cassazione (sent. 09.08.2012 n. 14346) ha stabilito che il proprietario unico di un complesso immobiliare non è sottoposto alla normativa sulla privacy anche quando alcuni dei locali sono concessi in comodato o in locazione ad altre persone.
Il caso riguardava una signora che, dopo essersi separata dal marito, si era vista assegnare una casa di proprietà del suocero che viveva vicino nello stesso complesso immobiliare. Quest’ultimo aveva provveduto ad installare delle telecamere in prossimità del cancello e del portone di ingresso e la signora non aveva gradito l’intrusione ritenendola una violazione della sua privacy.
L’art. 5 comma 3 del D. Lgs. 196/2005 prevede che al trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche e per fini esclusivamente personali non si applica la normativa in oggetto a meno che non vengano comunicati all’esterno.
Nel caso di specie il proprietario non è quindi soggetto alla normativa a meno che non lo si possa qualificare come condomino essendo proprietario di più appartamenti nello stesso immobile, circostanza che la Corte però esclude.
Del resto anche in materia di condominio la normativa appare poco chiara e secondo alcune decisioni (in particolare Tribunale di Varese 16.06.2011 n. 1273 e Tribunale di Salerno 14.12.2010) sarebbe molto rigida. Infatti in base alla giurisprudenza nessun condomino può installare telecamere di sua iniziativa ma sarebbe addirittura necessaria l’approvazione all’unanimità da parte di tutto il condominio.