Pubblicare la foto di una celebrità senza consenso crea un danno che deve essere risarcito

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17217 del 16.06.2021, ha ribadito la risarcibilità del danno patrimoniale nel caso di illecita diffusione dei dati personali delle celebrità.

La vicenda, iniziata nel 2009, aveva come protagonista un attore di fama internazionale fotografato in atteggiamenti intimi con la propria compagna durante una vacanza in Italia.

Le immagini erano state pubblicate da alcune riviste italiane di gossip senza il consenso dell’attore, che aveva immediatamente segnalato l’accaduto al Garante Privacy e citato in giudizio gli editori responsabili per il risarcimento dei danni.

In particolare, l’attore sosteneva di aver subito un danno non patrimoniale per la lesione del proprio diritto alla riservatezza, ma anche un danno patrimoniale dovuto all’illecito sfruttamento economico della propria immagine: il tutto, quantificato in complessivi 4 milioni di euro.

Il Tribunale di Milano aveva riconosciuto l’illiceità della pubblicazione, condannando i convenuti al risarcimento di un danno quantificato in euro 300mila.

Tuttavia, nel 2016 la Corte d’Appello di Milano aveva parzialmente riformato la decisione del primo giudice, riducendo ulteriormente il danno risarcibile all’importo di euro 40mila. Infatti, secondo la Corte d’Appello, il danno patrimoniale andava escluso proprio perché l’attore aveva negato in consenso alla pubblicazione di immagini della propria vita privata, così negando la stessa possibilità dello sfruttamento economico di tali immagini.

Oggi la Corte di Cassazione ha ribaltato nuovamente la decisione, riconoscendo espressamente anche la risarcibilità del danno patrimoniale. Infatti, l’attore in questione è un premio Oscar conosciuto in tutto il mondo, la cui immagine è valutata milioni di euro proprio perché lo stesso non ha mai venduto immagini personali.

Ma la scelta di non pubblicare la propria immagine non è irreversibile e, soprattutto, non comporta una rinuncia al diritto all’immagine. Tale diritto – chiarisce la Corte – può essere esercitato anche scegliendo di non sfruttare economicamente i propri dati personali se lo sfruttamento è ritenuto lesivo.

La Corte afferma quindi che, nell’ipotesi di plurime violazioni di legge dovute alla pubblicazione e divulgazione di fotografie senza il consenso del titolare, non può escludersi il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, danno che potrà essere quantificato dal giudice anche in via equitativa.