La Corte di Giustizia, con la decisione C–539/03 del 3 Luglio 2006 ha stabilito che quando una stessa società pone in essere atti di presunta contraffazione in diversi paesi, anche europei, violando lo stesso brevetto, è comunque necessario instaurare tante cause quanti sono gli stati in cui la contraffazione avviene, non essendo possibile ottenere un giudizio unico convocando in un solo stato tutte le diverse società appartenenti ad un unico gruppo.
La decisione, da alcuni guardata con occhio critico, creerà non pochi problemi agli operatori di diritto e creerà inevitabilmente situazioni di giudicati diversi su uno stesso fatto.
Fino ad oggi quando più soggetti avevano violato uno stesso brevetto si agiva nei confronti di un contraffattore in uno stato e si convenivano lì anche gli altri convenuti, in modo da ottenere un’unica sentenza che valesse nei confronti di tutti. Questo creava, in effetti, i noti problemi di “forum shopping”, nel senso che chi agiva in giudizio poteva scegliersi il foro più conveniente, magari anche perché in uno stato poteva esserci un orientamento giurisprudenziale favorevole, ed ottenere ragione anche nei confronti di atti di contraffazione avvenuti in stati in cui difficilmente si sarebbe potuto ottenere una pronuncia favorevole.
La Corte ha adesso stabilito che l’art. 6, punto 1, della Convenzione 27.09.1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata, deve essere interpretato nel senso che esso non trova applicazione nell’ambito di un’azione per contraffazione di brevetto europeo proposta nei confronti di più società stabilite in stati contraenti differenti per fatti che sarebbero stati commessi sul territorio di uno, o più degli stati medesimi, anche nell’ipotesi in cui tali società, appartenenti ad uno stesso gruppo, abbiano agito in modo analogo, in base ad una strategia elaborata da una sola di esse. La Corte sostiene che in queste situazioni si tratta di atti di contraffazione che, anche se sono simili o identici dal punto di vista della situazione di fatto, possono essere valutati diversamente dalle singole legislazioni nazionali e quindi possono avere conseguenze giuridiche diverse. Pertanto per le stesse contraffazioni dello stesso brevetto poste in essere in stati diversi occorrerà instaurare tanti giudizi nazionali, citando in ogni stato il rispettivo contraffattore. Inutile dire che ciò si traduce in un aumento esorbitante dei costi di azione e che la conseguenza immediata sarà quella di avere tante sentenze diverse, in momenti diversi, per fatti sostanzialmente identici. L’unica ipotesi in cui si potrà evitare questa duplicazione di cause, conformemente alla decisione Kafelis C–189/87, è quando le diverse cause siano connesse, ovvero quando abbiano un vincolo così stretto da rende indispensabile una trattazione unitaria. Detto vincolo però non è stato ravvisato in una situazione quale quella in esame, per cui è probabile che in azioni di contraffazione brevetto venga ravvisato assai raramente.