Concorrenza sleale per imitazione servile: no alla competenza delle sezioni specializzate

Con due successive ordinanze, rispettivamente dell’11 gennaio e del 17 marzo 2006, il Tribunale di Vicenza ha dichiarato la propria competenza in materia di concorrenza sleale per imitazione servile.

Il fatto che ha dato origine alle due pronunce ha avuto inizio con il ricorso cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c., presentato dalle società Honda Logistic Centre Italy s.p.a. ed Honda Italia Industriale s.p.a. (di seguito solo “Honda”) nei confronti della Kama Europe s.r.l., colpevole di aver commercializzato motori per macchine da giardinaggio, quali motozappe, falciatrici, rasaerba, che imitavano servilmente i motori prodotti dalla Honda, caratterizzati da una forma tipica e riconoscibile, individualizzante e non necessitata. In particolare, le ricorrenti chiedevano al Giudice adito di voler inibire, in via provvisoria, la commercializzazione e la vendita dei motori imitanti nonché di disporre il sequestro dei motori e del materiale pubblicitario, stabilendo, altresì, una penale per ogni violazione o inosservanza dell’emanando provvedimento. La Kama Europe, nelle proprie difese, faceva rilevare in via preliminare l’incompetenza per materia del Tribunale adito a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 168/03 istitutivo delle Sezioni Specializzate in Proprietà Intellettuale ed Industriale, chiamate a decidere, tra le altre, le controversie in materia di concorrenza sleale interferenti con titoli di proprietà industriale.

Come anticipato, il Tribunale di Vicenza, sia nell’ordinanza emessa in fase di ricorso, che nella successiva ordinanza emessa in fase di reclamo, ha dichiarato la propria competenza per materia, aderendo a quell’orientamento giurisprudenziale di alcune Sezioni Specializzate (Milano, Bologna e Vicenza) che, nel valutare l’esistenza o meno della richiesta interferenza, la esclude tutte le volte in cui si propone una mera azione obbligatoria, fondata sull’art. 2598 n. 1 c.c., non accompagnata da una contestuale azione reale di contraffazione e/o di accertamento a tutela del proprio diritto di esclusiva su un titolo di proprietà industriale. Nel caso di specie, la Honda aveva fondato la propria azione esclusivamente sull’illecito concorrenziale per imitazione servile senza riferimento alcuno alla materia brevettuale.

Accanto a questo orientamento giurisprudenziale che possiamo definire restrittivo, ne esiste anche un altro seguito dalla dottrina prevalente e da altre Sezioni Specializzate (Roma e Napoli) per cui: – la concorrenza sleale interferente ricorrerebbe tutte le volte in cui siamo in presenza di atti che agevolano la violazione di una privativa o per mezzo dei quali concretamente si abusa di una privativa:

  • sono interferenti tutti i comportamenti che, sebbene riconducibili all’art. 2598 c.c., hanno riflessi negativi anche sulla materia della proprietà industriale; – l’ipotesi privilegiata di concorrenza sleale interferente è sicuramente quella dell’art. 2598 n. 1 parte prima c.c. ossia concorrenza sleale confusoria compiuta attraverso l’uso di nomi e segni distintivi legittimamente utilizzati da altri.

Non sarebbero, invece, qualificabili, per tale orientamento dottrinale/giurisprudenziale, come interferenti le fattispecie previste dai nn. 2 e 3 dell’art. 2598 c.c., ossia la concorrenza denigratoria e gli atti contrari a correttezza professionale. In particolare, con riguardo al caso di specie, la Sezione Specializzata presso il Tribunale di Napoli, nell’ordinanza 5 ottobre 2004, ha dato una soluzione completamente diversa dichiarandosi competente in merito ad una controversia avente ad oggetto la concorrenza sleale per imitazione servile di bomboniere non registrate come modelli.