Il Tribunale dell’Unione Europea, con sentenza del 14 Luglio 2021 (causa T-488/20) ha annullato la decisione dell’EUIPO secondo cui il marchio tridimensionale costituito dalla forma di un rossetto non potesse essere registrato come marchio poiché privo di carattere distintivo.
In particolare, la decisione fa seguito al deposito effettuato nel 2018 da una nota società operante nel settore della cosmesi della seguente domanda di marchio tridimensionale , volta a contraddistinguere il prodotto “rossetti” di cui alla classe 3.
A seguito del rigetto dell’Ufficio EUIPO, la società presentava ricorso presso la Commissione dei Ricorsi che però confermava la mancanza di carattere distintivo del segno in questione e rigettava il ricorso.
A detta della Commissione, le caratteristiche specifiche del marchio non rendono possibile distinguerlo significativamente dalle altre forme di rossetto normalmente presenti sul mercato. Il marchio quindi non si discosta sufficientemente dagli standard e dalle abitudini del settore per poter essere registrato come marchio tridimensionale.
La società richiedente si è quindi rivolta al Tribunale dell’Unione Europea per richiedere l’annullamento della decisione emanata dalla Commissione di Ricorso.
Carattere distintivo di un marchio tridimensionale: quali sono i criteri di valutazione?
Il Tribunale ha prima di tutto affermato che «i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non sono diversi da quelli applicabili ad altre categorie di marchi» e che «quanto più la forma di cui si chiede la registrazione come marchio si avvicina alla forma più probabile che assumerà il prodotto in questione, tanto più è probabile che tale forma sia priva di carattere distintivo (..)».
Solo un marchio che si discosta in modo significativo dalle abitudini e dagli standard del settore e che, conseguentemente, assolve alla propria funzione di identificare il prodotto come proveniente da una determinata azienda può essere registrato come marchio.
La mera novità della forma non è sufficiente per concludere che il carattere distintivo esista, poiché il criterio decisivo è la capacità di tale forma di svolgere la funzione di indicazione dell’origine commerciale.
L’aspetto estetico del marchio non deve costituire una valutazione sulla bellezza o meno del prodotto ma deve verificare se possa generare un effetto visivo insolito agli occhi del consumatore, tanto da renderlo immediatamente riconoscibile e distinto da tutti gli altri.
La decisione
Il Tribunale, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, ha tenuto in considerazione la forma del rossetto oggetto del marchio che non è semi-cilindrica come nella maggior parte dei rossetti in commercio.
Il marchio ha piuttosto una forma che evoca lo scafo o la culla di un’imbarcazione, differendo così notevolmente dai soliti contenitori per rossetti rinvenuti sul mercato.
La piccola forma ovale in rilievo che permette di bloccare e sbloccare il rossetto, per di più, è del tutto inusuale per un prodotto di tal genere, contribuendo così ad accrescere ulteriormente la distanza rispetto alle forme “più usuali”.
Il marchio tridimensionale è stato quindi considerato come una forma fantasiosa per un rossetto che si discosta in modo significativo dalla norma e dalle abitudini del settore interessato.
Di conseguenza, visto che il pubblico di riferimento sarà sorpreso da questa forma facilmente memorizzabile che percepirà come un segno del tutto insolito rispetto alle abitudini e standard di settore, il Tribunale dell’UE ha ritenuto che la Commissione dei Ricorsi abbia errato nelle proprie conclusioni, ritenendo all’opposto che il marchio abbia carattere distintivo e possa quindi essere registrato come marchio tridimensionale.