In una recente disputa gestita dal Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute MFSD, è stato affrontato un interessante nuovo caso di typosquatting.
Come noto, il typosquatting è una fattispecie particolare del cybersquatting. Mentre quest’ultimo consiste nell’attività illecita di chi registra nomi a dominio corrispondenti a marchi di un terzo o di altri segni distintivi, al solo fine di trarne un ingiusto vantaggio a danno del soggetto titolare delle suddette privative, il typosquatting consiste nella registrazione di nomi a dominio corrispondenti a marchi altrui (spesso rinomati) con però lettere trasposte o errori di ortografia, comuni, ovvi o intenzionali.
In particolare, tali errori possono consistere:
- nella battitura di lettere adiacenti nella tastiera,
- nella sostituzione di caratteri simili (ad es. lettere maiuscole e minuscole o numeri usati per assomigliare a lettere),
- nella battitura di lettere diverse che sembrano simili se utilizzate in caratteri diversi,
- nell’uso di caratteri accentati o non latini,
- nell’inversione di lettere e numeri;
- nell’aggiunta di altri termini o numeri.
La disputa sopra menzionata concerneva il nome a dominio “ACQUATETRAPACK.IT” e la ricorrente, società che fa parte del noto gruppo leader mondiale nel confezionamento e distribuzione di alimenti, lamentava il fatto che il nome a dominio in questione fosse confondibile con i propri marchi anteriori a componente “TETRA PAK”, che la resistente non fosse titolare di diritti o interessi legittimi che giustifichino la registrazione del dominio e che la registrazione e uso del dominio fossero avvenute in malafede. La ricorrente chiedeva quindi il trasferimento del nome a dominio “acquatetrapack.it” in suo favore.
Ai sensi dell’art. 3.6., primo comma, del Regolamento di Risoluzione delle Dispute nel ccTLD “it” “Sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che:
a) il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
b) l’attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede”.
Se il ricorrente riesce a provare che sussistono cumulativamente le condizioni di cui alle lettere “a)” e “c)” ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest’ultimo viene trasferito al ricorrente.
Con la decisione del 3 settembre 2021 resa nella disputa di cui si discute, MFSD ha stabilito che, quanto al requisito di cui alla lettera a) dell’art. 3.6 primo comma, il nome a dominio “acquatetrapack.it” è confondibile con i marchi anteriori “TETRA PAK” della ricorrente. Questo perché l’elemento “TETRAPACK” del dominio contestato è molto simile al marchio “TETRA PAK”, potendo essere l’aggiunta della lettera “c” qualificata come un esempio di typosquatting e non essendo quindi sufficiente ad escludere la somiglianza del domain name contestato con i marchi della ricorrente. Inoltre, l’elemento “ACQUA” del dominio “acquatetrapack.it” può essere considerato come un termine descrittivo dei prodotti del cui confezionamento la ricorrente si occupa e l’aggiunta di elementi descrittivi in un nome a dominio non è generalmente idonea ad escludere la confondibilità tra i segni.
MFSD non ha inoltre ritenuto dimostrata la sussistenza di diritti o interessi legittimi della resistente sul nome a dominio contestato (anche perché il titolare del dominio promuoveva i propri prodotti con un brand diverso rispetto al segno “acquatetrapack”) e ha invece considerato che quest’ultimo fosse stato registrato in mala fede. Il nome a dominio “acquatetrapack.it” è stato quindi trasferito alla società ricorrente.
Chiara Morbidi