Quando il prodotto è anche un’opera d’arte

Con sentenza del 13.12.2021, n. 10280/2021, il Tribunale di Milano ha chiarito in quali casi può essere riconosciuto valore artistico ad un prodotto destinato al mercato, elencando i parametri utili a distinguere un prodotto di successo da un’opera d’arte.

Il caso riguardava la contraffazione di un noto modello di borsa realizzato dalla casa di moda francese Longchamp. La borsa in questione, nel modello Le Pliage, è un prodotto caratterizzato da forme particolari e che lo rendono immediatamente riconoscibile al pubblico, come la forma trapezoidale del corpo della borsa, le due piccole linguette arrotondate in cuoio agli angoli superiori, i manici tubolari con punte arrotondate alle estremità e il contrasto cromatico tra i materiali dei diversi elementi.

Avendo scoperto che in Lombardia venivano commercializzate di borse del tutto identiche al modello Le Pliage, la nota casa di moda si era rivolta all’Autorità Giudiziaria chiedendo non solo che venissero accertate la contraffazione e la concorrenza sleale del produttore concorrente, ma invocando anche la tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore (L. 633/41).

A sostegno delle proprie domande, Longchamp precisava di essere titolare di due marchi tridimensionali dell’Unione Europea che rivendicano proprio le caratteristiche del modello Le Pliage. Inoltre, veniva evidenziato come le caratteristiche estetiche della borsa fossero particolarmente apprezzate dal pubblico, tanto da aver superato i 54 milioni di esemplari venduti nel mondo.

Proprio in ragione del successo commerciale del prodotto, Longchamp rivendicava anche protezione riservata alle opere creative in forza dell’art. 2, n. 10, della legge sul diritto d’autore, ossia la tutela riconosciuta alle “opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

Con la decisione in esame, il Tribunale di Milano ha accertato e dichiarato la responsabilità della società convenuta per contraffazione dei diritti di esclusiva di Longchamp con riferimento ai due marchi comunitari, ma ha ritenuto che la borsa Le Pliage non potesse godere anche della tutela autorale relativa alle opere di industrial design.

A sostegno delle proprie conclusioni, il Tribunale ha precisato che l’applicabilità delle norme sul diritto d’autore presuppone l’effettiva sussistenza di un carattere artistico delle forme del prodotto e che, nel caso della borsa Le Pliage, tale carattere artistico non fosse ravvisabile.

In particolare, secondo il Tribunale, il valore artistico dell’aspetto esteriore di un prodotto può essere ricavato da una serie di elementi, come ad esempio:

  • il riconoscimento, da parte di ambienti culturali e istituzionali, dell’esistenza di qualità estetiche ed artistiche;
  • l’esposizione in mostre o musei;
  • la pubblicazione su riviste specializzate;
  • l’attribuzione di premi;
  • la creazione da parte di un noto artista.

Quanto al successo commerciale del prodotto, il Tribunale ha negato che tale parametro possa, di per sé solo, essere sufficiente ad attribuirgli un valore artistico. Infatti, affinché possa essere riconosciuta tutela autorale all’aspetto esteriore di un prodotto di successo, questo dovrebbe aver “acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità”.

Ilaria Feriti