Design del componente di un prodotto complesso: la pronuncia del Tribunale UE

Con sentenza del 22 marzo 2023, il Tribunale dell’Unione Europea, si è pronunciato in merito alla validità del seguente design comunitario registrato con il numero 1292122-0001:

avente ad oggetto un elettrodo costituente parte di una torcia per saldatura, fornendo interessanti spunti in merito a cosa debba qualificarsi comecomponente di un prodotto complesso ai sensi del Regolamento europeo n. 6/2002.

Il Regolamento in questione, all’articolo 4, prevede infatti che un disegno o modello incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo (e cioè durante l’impiego realizzato dall’utilizzatore finale).

Il caso

Una società della Repubblica Ceca, sostenendo l’inosservanza, da parte del modello in questione, dei requisiti sopra indicati, agiva di fronte all’EUIPO per sentirne dichiarare la nullità.

La società sosteneva, in particolare, che l’elettrodo costituisse componente di un prodotto complesso (e cioè componente di una torcia per saldatura) e che lo stesso, non essendo visibile durante la normale utilizzazione di tale prodotto, non potesse godere della protezione come modello comunitario.

Sulla base di tali argomentazioni, la divisione di annullamento accoglieva la domanda di dichiarazione di nullità che veniva tuttavia respinta in sede di ricorso dalla commissione EUIPO la quale osservava – a contrario – che il prodotto rappresentato nel modello contestato non potesse essere considerato una componente di un prodotto complesso ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 6/2002.

Veniva quindi adito, sul punto, il Tribunale dell’Unione Europea.

Il giudice europeo osservava che dalla formulazione dell’articolo 3 del regolamento n. 6/2002 risultava che le componenti di un prodotto complesso sono componenti destinate ad essere assemblate per formare un oggetto industriale o artigianale complesso, che possono essere sostituite in modo da consentire lo smontaggio e il nuovo montaggio di un oggetto del genere.

L’elettrodo di cui trattasi, tuttavia, in quanto consumabile di una torcia, era destinato ad essere facilmente aggiunto a quest’ultima, consumato o utilizzato in tempi relativamente brevi e facilmente sostituito dall’utilizzatore finale senza che tale operazione richiedesse lo smontaggio e il nuovo montaggio della torcia e del sistema di taglio, contrariamente a quanto richiesto dalla definizione di cui all’articolo 3 del regolamento n. 6/2002.

La decisione del Tribunale dell’Unione Europea

Osservava quindi il Tribunale che, data la natura consumabile dell’elettrodo, l’utilizzatore finale che acquista e sostituisce regolarmente tale prodotto è in grado di percepire e valutare le sue caratteristiche, indipendentemente dalla questione se l’elettrodo resti visibile dopo essere stato installato nella torcia. A ciò si aggiungeva che la torcia poteva essere offerta sul mercato anche senza l’elettrodo in questione.

Pertanto, tenuto conto, tra gli altri aspetti, della natura consumabile dell’elettrodo, dell’assenza di smontaggio e di nuovo montaggio della torcia durante la sostituzione dello stesso e del fatto che la torcia era da considerarsi completa pur senza l’elettrodo in questione, il Tribunale confermava la decisione della Commissione di ricorso e respingeva il ricorso.

 

Giulia Mugnaini