Marchio contenente la riproduzione del simbolo IGP: la pronuncia del Tribunale UE

Con sentenza del 1 dicembre 2021, resa nella causa T-700/20, il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato su un caso di nullità di un marchio contenente la riproduzione del simbolo IGP – Indicazione Geografica Protetta.

In particolare, il Tribunale UE ha statuito che la Commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale avrebbe commesso un errore di diritto per non aver esaminato se la riproduzione del simbolo IGP, nel marchio contestato, rischiasse (o meno) di indurre il pubblico a credere che i prodotti designati da tale marchio beneficiassero della garanzia di cui all’indicazione geografica protetta.

Il marchio in questione (registrato il 9 febbraio 2012 con numero 010108454 per la classe 29) è il seguente  marchio con riproduzione del simbolo IGP.

In merito a tale titolo, la Commissione, confermando la decisione della divisione annullamento EUIPO, respingeva il ricorso del titolare ritenendo che il marchio fosse stato registrato in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i) del regolamento n. 207/2009 (ora regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea).

Nella sua decisione, in particolare, la Commissione rilevava:

(i) che il segno contestato comprendeva il simbolo IGPsimbolo-IGP nella sua totalità e che né il diritto né l’obbligo di utilizzare detto simbolo includevano il diritto di ottenerne la tutela come elemento di un marchio;

(ii) e che il simbolo IGP presentava un interesse pubblico particolare in quanto doveva essere apposto sui prodotti corrispondenti a un’indicazione geografica protetta.

Per le ragioni sopra esposte, a parere della Commissione, il marchio doveva essere annullato.

A fronte del ricorso del titolare, il Tribunale UE, intervenendo sul caso, ha invero statuito che la Commissione di ricorso non avrebbe esaminato la terza condizione alla luce della quale può essere opposto il motivo di rifiuto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009.

Tale motivo consiste nel valutare se il pubblico rischi di credere, a causa della presenza nel marchio contestato della riproduzione del simbolo IGP, che i prodotti designati da tale marchio beneficino dell’approvazione o della garanzia dell’autorità alla quale tale emblema rinvia, vale a dire l’Unione, oppure che siano collegati in altro modo con quest’ultima.

In particolare, si legge nella decisione resa dal Tribunale UE, la commissione di ricorso non ha esaminato, nella decisione impugnata, la questione se il modo in cui il simbolo IGP è stato integrato nel marchio contestato rischiasse di indurre tale pubblico a credere che i prodotti designati da tale marchio beneficiassero della garanzia da parte dell’Unione che tali prodotti avessero una determinata origine e proprietà che soddisfacevano le condizioni previste dal regolamento n. 1151/2012 per beneficiare della protezione come indicazioni geografiche protette.

Secondo il Giudice Europeo, pertanto, la decisione della Commissione di ricorso EUIPO deve essere annullata.

La Commissione, infatti, nel confermare l’annullamento del marchio in commento, sarebbe incorsa in un errore di diritto per aver omesso di pronunciarsi su una delle condizioni cumulative alle quali è subordinata l’attuazione della protezione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 (ora regolamento (UE) 2017/1001).