Marchi Contrari all’Ordine Pubblico e al Buon Costume

Gli Uffici aderenti alla rete dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, nella persecuzione della loro collaborazione nell’ambito della convergenza delle prassi in materia di marchi, disegni e modelli, hanno recentemente redatto, dopo oltre due anni di lavoro, un documento sulla prassi comune in materia di Marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume” (CP14).

Lo Scopo della Prassi Comune dell’EUIPO

Preliminarmente, è bene evidenziare che un marchio può essere rigettato, in fase di esame, o dichiarato nullo, se già registrato, per contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume.

La formulazione dell’articolo di riferimento è piuttosto ampia, in quanto non contiene una definizione precisa di tali nozioni, né chiarisce il rapporto che sussiste tra i due concetti. Data la mancanza di chiarezza sul tema, la valutazione su tali nozioni è stata sottoposta ad una valutazione fortemente soggettiva in tutta l’UE per molto tempo.

E’ quindi in tale prospettiva che si è inserito il progetto PC14, che si è dato come obiettivo quello di aumentare la trasparenza, la certezza del diritto e la prevedibilità a vantaggio di esaminatori e utenti, fornendo un’interpretazione comune dei concetti di ordine pubblico e buon costume, soffermandosi sul rapporto che lega queste due nozioni, individuandone le relative differenze ed indicando una serie di segni riconducibili a tali categorie.

Le Nozioni Comuni di “Buon Costume” e “Ordine Pubblico”

L’interpretazione comune che viene data sulla nozione di ordine pubblico è la seguente:

L’ordine pubblico può essere inteso come un insieme di norme, principi e valori fondamentali delle società nell’Unione Europea in un determinato momento. Comprende, in particolare, i valori universali dell’UE, quali la dignità umana, la libertà, l’uguaglianza e la solidarietà, nonché i principi della democrazia e dello Stato di diritto, proclamati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il suo contenuto dovrebbe essere verificabile da fonti affidabili e obiettive”.

Si tratta, nello specifico, dei principi e valori fondamentali applicabili collettivamente a tutti gli Stati appartenenti all’UE, nonché quelli applicabili solo a ciascuno Stato membro, a livello nazionale. Tra di essi rientrano la politica estera e la sicurezza, la politica sanitaria, gli aiuti umanitari e la protezione civile, la promozione e protezione dei diritti umani, libertà fondamentali e della giustizia, nonché principi e valori fondamentali quali la dignità umana, la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà e la democrazia.

In merito al buon costume, l’interpretazione comune lo identifica, invece come “i valori e le norme morali fondamentali accettati da una società dell’Unione Europea in un determinato momento”. Tale nozione comprende i valori e le norme morali fondamentali accettati dalle società e comuni all’UE nella sua interezza, nonché quelli applicabili solo a ciascun Stato membro a livello nazionale. Tra di essi vi sono i valori religiosi, quelli culturali e sociali.

I due concetti, pertanto, risultano diversi, ma possono, in taluni casi, sovrapporsi. La constatazione che un segno è soltanto contrario all’ordine pubblico o soltanto al buon costume è di per sé sufficiente per respingere una domanda di marchio o a far veder dichiarata la nullità di un segno registrato.

Criteri per la Valutazione

E’ bene poi evidenziare che entrambi i concetti sopra individuati devono essere esaminati tenendo in considerazione vari elementi:

  • valutazione del segno in sé;
  • valutazione della relazione tra i prodotti e servizi e il segno;
  • valutazione del pubblico di riferimento e percezione che lo stesso ha sul segno;
  • determinazione delle fonti affidabili e obiettivi da cui poter accertare l’ordine pubblico;
  • individuazione dei valori e delle norme morali fondamentali applicabili per accertare il buon costume.

Tipologie di Segni Contrari all’Ordine Pubblico e Buon Costume

Il documento, infine, individua un elenco non esaustivo di segni che potrebbero risultare in violazione dell’ordine pubblico e/o il buon costume.

In particolare, vengono citati i segni che contengono o riguardano sostanza illecite, quando promuovono o incoraggiano il consumo di sostanze stupefacenti, o quando si riferiscono a sostanze utilizzate in maniera nociva, minacciando la vita, la salute o il benessere del pubblico destinatario.

Vi sono poi i segni che si riferiscono o sono correlati a rischi per la sicurezza pubblica, cioè quei marchi che riguardano atti e/o omissioni sulla sicurezza e/o sulla salute del pubblico, mettendolo in pericolo. Si pensi, ad esempio, ad un segno che scoraggia il rispetto di misure sanitarie o di sicurezza. Il messaggio rischioso potrebbe infatti essere desunto dalla rappresentazione del segno e/o dai prodotti/servizi per cui viene presentata la domanda.

Altro segno potenzialmente contrario all’ordine pubblico e/o al buon costume è quello connesso ad un segno religioso o sacro, quando percepito come ingiurioso, discriminante, degradante o banalizzate, in grado quindi di veicolare un messaggio offensivo nei confronti dei credenti. In tale ambito, la valutazione dei prodotti/servizi rivendicati è fondamentale, in quanto un marchio a sfondo religioso rivendicante prodotti connessi a tale settore più difficilmente potrebbe essere rigettato dall’Ufficio di riferimento.

Sono indicati, poi, i segni che contengono elementi volgari, quali bestemmie, gesti, usi offensivi e insulti, che potrebbero essere considerati offensivi per i propri valori morali, o che potrebbero istigare alla violazione di una norma, un principio o valore fondamentale dell’UE.

Potrebbero essere considerati contrari al buon costume anche i marchi che contengono oscenità, sessualità e doppi sensi, ovvero che connotano un forte contenuto sessuale. Tuttavia, se connessi a prodotti/servizi relativi a tali settori, il carattere offensivo potrebbe risultarne attenuato e quindi ne sarebbe meno probabile il rigetto.

Sono presi in considerazione, anche, i segni che denigrano e diffamano un determinato gruppo (individuabile in base al sesso, al genere, al colore della pelle, all’origine etnica o sociale, ecc.). In particolare, si ricordano i segni che riportano stereotipi offensivi o termini che incitano all’odio, al pregiudizio, all’avversione o all’esclusione di un gruppo.

Il documento, infine, individua anche i segni che si riferiscono ad attività criminali, crimini contro l’umanità, regimi, organizzazione e movimenti razzisti, totalitari ed estremisti. Si pensi a marchi che fanno riferimento a crimini di guerra, o a quelli che sono connessi all’omicidio, alla schiavitù, alla tortura, o a organizzazioni legate all’ideologia nazista.

 

Tania Giampieri