Il Tribunale UE conferma che il marchio “Pablo Escobar” non è registrabile nell’UE

Con decisione del 17/04/2024 (C-T55/23), il Tribunale UE ha definitivamente rifiutato la domanda di registrazione del marchio dell’Unione Europea “PABLO ESCOBAR”, perché ritenuto contrario all’ordine pubblico e al buon costume.

Il caso e la pronuncia EUIPO

Il 30.09.2021 la Escobar Inc., società fondata dal fratello di Pablo Escobar, chiedeva la registrazione del marchio PABLO ESCOBAR per contraddistinguere vari prodotti e servizi, inclusi nelle classi 3, 5, 9, 10, 12-16, 18, 20, 21, 24-26, e 28-45.

L’Ufficio ricevente sollevava un’obiezione per contrarietà all’ordine pubblico del segno, ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. f) del RMUE, risultando immediatamente chiaro che il marchio richiesto facesse riferimento a Pablo Emilio Escobar Gaviria, noto narcotrafficante e terrorista colombiano.

In quella sede, la Escobar Inc. si è difesa sostenendo, tra l’altro, che l’attività dell’EUIPO dovesse essere svolta bilanciando, da un lato, il diritto alla libertà di espressione di cui all’art. 10 della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo (CEDU) – che includerebbe il diritto di utilizzare liberamente i segni che si vogliono registrare come marchi – e, dall’altro lato, il diritto del pubblico a non trovarsi di fronte a marchi offensivi o intimidatori. Al riguardo, la Escobar Inc. ha evidenziato che la sensibilità del pubblico va misurata usando come criterio la risposta di una persona ragionevole, con sensibilità media e media soglia di tolleranza. Inoltre, facendo leva sulla presunzione di innocenza, la società richiedente ha sottolineato che Pablo Escobar non è mai stato formalmente condannato per nessun reato e che è una figura ricordata dal pubblico soprattutto per le azioni positive svolte in favore della popolazione colombiana.

Tuttavia, con decisione del 1.06.2022, l’EUIPO ha confermato la posizione dell’esaminatore e rigettato la domanda di registrazione del marchio. Secondo l’Ufficio infatti, il marchio PABLO ESCOBAR verrebbe associato al nome del leader del cartello di Medellin. È stato anche considerato del tutto irrilevante che Pablo Escobar sia conosciuto per le sue buone azioni, perché queste sono sconosciute alla maggior parte del pubblico dell’UE, che invece conosce i crimini commessi dal cartello. Rispetto alla presunzione di innocenza, l’Ufficio ha affermato che i reati di cui è accusato Pablo Escobar siano fatti noti a livello globale e, secondo l’Ufficio, se non c’è mai stata una condanna è solo perché Escobar fu ucciso dalla polizia colombiana prima che potesse essere formalmente condannato

Quindi, l’Ufficio ha confermato la contrarietà del segno all’ordine pubblico e ai valori su cui si fonda l’UE, ossia la dignità umana, la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, i principi della democrazia e dello Stato di diritto, dove il diritto alla vita e all’integrità fisica sono i valori senza i quali gli altri non potrebbero essere goduti. Tali valori – afferma l’Ufficio – impediscono la protezione giuridica e lo sfruttamento commerciale del nome del leader di un famigerato gruppo terroristico, che ha ucciso e ferito migliaia di persone.

Il ricorso al Tribunale dell’Unione Europea

Dopo il rigetto dell’appello da parte della commissione ricorsi EUIPO, la Escobar Inc. si è rivolta al Tribunale UE.

Secondo la ricorrente, l’EUIPO avrebbe dovuto considerare che esistono nomi di personaggi, come “Robin Hood“, che sono diventati iconici nella cultura popolare anche se associati a crimini, motivo per cui i nomi di Bonnie e Clyde, Al Capone o Che Guevara sono già stati registrati come marchi dell’UE. Pablo Escobar – insiste la ricorrente – sarebbe diventato una figura nota nella cultura popolare proprio grazie alle sue numerose buone azioni a favore dei poveri, tanto da essere stato soprannominato il “Robin Hood della Colombia“.

Questo argomento non è stato condiviso dal Tribunale, che ha invece affermato che le sofferenze provocate dal cartello di Medellin – di cui Escobar è indiscutibilmente percepito come leader – non sono in nessun modo cancellate dalla trasposizione che la figura di Pablo Escobar ha subito nella cultura popolare.

Quanto alla presunzione di innocenza, il Tribunale ha affermato che si tratta di un diritto fondamentale e che anche il Regolamento sui marchi dell’Unione deve essere interpretato alla luce di tale norma. Tuttavia, secondo il Tribunale, questo non è sufficiente a superare le obiezioni per contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume. Infatti, anche a voler tenere presente che Escobar non è mai stato condannato da un tribunale, va comunque considerato che Escobar aveva volontariamente accettato la reclusione nella sua “prigione privata”, La Catedral, come parte dell’accordo con l’allora governo colombiano e che, in ogni caso, Escobar è ancora oggi percepito dal pubblico come un simbolo della criminalità organizzata e come responsabile di numerosi crimini.

Pertanto, ancora una volta, è stata esclusa la registrabilità del segno “PABLO ESCOBAR” come marchio dell’UE.

Questa pronuncia del Tribunale viene emessa a distanza di un anno da un’analoga decisione di rigetto pronunciata dall’EUIPO, per le stesse ragioni, nei confronti di un richiedente italiano in merito alla domanda di registrazione del segno “PABLO ESCOBAR PLATA O PLOMO MEDELLIN” (decisione del 28.4.2023).

In quel caso, l’EUIPO ha ricordato che Pablo Escobar è ritenuto autore dell’assassinio di 30 giudici e 457 agenti di polizia, oltre che dell’attentato al volo di linea Avianca 203 che si schiantò il 27.11.1989 uccidendo 110 persone. Anche in quell’occasione, l’EUIPO ha affermato che il marchio richiesto “contraddice i valori universali su cui l’Unione europea è stata fondata, promuove e banalizza attività criminali e trasmette un messaggio a sostegno del terrorismo” e che sarebbe stato percepito dal pubblico come contrario ai principi di comportamento etico comunemente accettati “poiché trasmette un messaggio scioccante o offensivo, promuove il traffico della droga e mira a trarre un profitto finanziario da ciò che è universalmente considerato un evento tragico”.

 

Ilaria Feriti