La sentenza della Corte Generale dell’Unione Europea, nella causa T-426/23, ha avuto ad oggetto la contestazione del marchio figurativo dell’Unione Europea costituito da un ovale blu e giallo, utilizzato per la commercializzazione di frutta fresca, in particolare banane.
Il marchio è stato dichiarato parzialmente invalido dalla Corte, che ha confermato che tale configurazione non possiede carattere distintivo né per via intrinseca né per acquisizione mediante uso.
Questa decisione riflette la necessità di rispettare requisiti specifici di distintività previsti dal Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (EUTMR) e fornisce un’importante lezione sulle caratteristiche di distintività di un marchio.
Distintività intrinseca: la forma geometrica e la combinazione di colori
Il primo aspetto analizzato dalla Corte è la questione della distintività intrinseca del marchio.
Ai sensi dell’articolo 7(1)(b) dell’EUTMR, un marchio deve essere distintivo per poter essere registrato, ossia deve essere in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre.
In questo caso, il marchio di Chiquita consisteva in un semplice ovale, combinato con i colori blu e giallo. La Corte ha osservato che l’ovale, come forma geometrica di base, non possiede un carattere distintivo intrinseco. Si tratta, infatti, di una variazione minore di una figura geometrica elementare che non è in grado di comunicare ai consumatori un messaggio chiaro e memorabile riguardo all’origine commerciale dei prodotti.
Inoltre, il settore delle banane è caratterizzato dall’utilizzo comune di etichette ovali, che si rivelano particolarmente pratiche per aderire alla superficie curvata della frutta. In questo contesto, l’ovale non sarebbe percepito dai consumatori come un indicatore distintivo del marchio, ma piuttosto come un semplice elemento decorativo. Di conseguenza, l’ovale non può attirare l’attenzione del pubblico in modo tale da farlo associare al produttore specifico delle banane, come previsto dal diritto dei marchi.
In aggiunta alla forma geometrica, la Corte ha esaminato la combinazione di colori blu e giallo. Sebbene i colori siano elementi distintivi in alcuni casi, in questa circostanza la combinazione di colori primari è risultata essere semplice e priva di una complessità tale da renderla particolarmente memorabile o riconoscibile.
L’uso di colori primari non conferisce sufficiente carattere distintivo al marchio, poiché è una combinazione che non si distingue significativamente da altre possibili combinazioni visive comuni.
Distintività acquisita: l’insufficienza delle prove d’uso
L’articolo 7(3) dell’EUTMR consente la registrazione di un marchio che, pur non possedendo distintività intrinseca al momento della registrazione, abbia acquisito distintività mediante l’uso continuo sul mercato. In altre parole, un marchio che inizialmente non è distintivo può diventarlo se, attraverso l’uso, i consumatori cominciano ad associarlo a un determinato fornitore di beni o servizi. Tuttavia, la Corte ha confermato che, nel caso specifico, il marchio non aveva acquisito distintività.
Sebbene Chiquita avesse presentato prove di utilizzo del marchio in alcuni Stati membri dell’Unione Europea (Belgio, Germania, Italia e Svezia), la Corte ha ritenuto che queste prove fossero insufficienti per dimostrare che il marchio fosse percepito come un indicatore dell’origine commerciale in tutta l’Unione Europea.
La Corte ha sottolineato che le prove presentate si concentravano principalmente su un numero limitato di paesi, senza dimostrare che la situazione del mercato fosse omogenea in tutti gli Stati membri. Inoltre, Chiquita non aveva fornito alcuna prova che il marchio fosse stato utilizzato in modo uniforme attraverso la stessa rete di distribuzione, la stessa strategia di marketing o che esistessero analogie culturali o geografiche tra i diversi paesi.
Pertanto, la Corte ha ritenuto che non fosse possibile assumere che la percezione del marchio fosse la stessa in tutta l’Unione Europea, in quanto le circostanze del mercato della frutta fresca potevano variare notevolmente da paese a paese.
La necessità di prove adeguate per l’acquisizione di capacità distintiva
Un altro aspetto rilevante emerso nella sentenza è l’importanza di presentare prove sufficienti e pertinenti per dimostrare che un marchio ha acquisito distintività attraverso l’uso. Le prove di utilizzo devono essere presentate in modo completo e devono essere in grado di dimostrare chiaramente che i consumatori riconoscono il marchio come un segno distintivo dell’origine commerciale dei prodotti, anche in assenza di elementi aggiuntivi o decorativi.
Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che le evidenze fornite non fossero sufficienti a supportare questa tesi, in quanto non dimostravano in modo chiaro che l’ovale blu e giallo fosse identificato esclusivamente con l’impresa Chiquita.
Implicazioni della sentenza
La decisione del 13 novembre 2024 rappresenta un’importante linea guida per le imprese che intendono registrare marchi figurativi simili a forme geometriche o combinazioni di colori semplici.
La Corte ha confermato che il marchio di Chiquita non possiede un carattere distintivo intrinseco e che le prove di utilizzo fornite non sono state sufficienti per stabilire che il marchio avesse acquisito distintività in tutta l’Unione Europea.
La decisione rappresenta un importante precedente in materia di distintività dei marchi e fornisce orientamenti utili per future controversie legali in ambito di marchi figurativi e distintività acquisita.
Carlo Callea