Con una sentenza articolata e di rilievo per la tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP), il Tribunale dell’Unione Europea Europea ha accolto il ricorso del Comité interprofessionnel du vin de Champagne e dell’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), annullando parzialmente la decisione dell’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) che aveva autorizzato, in parte, la registrazione del marchio NERO CHAMPAGNE presentata dalla società italiana Nero Lifestyle Srl.
Il caso
La vicenda riguardava la domanda di registrazione del marchio denominativo “NERO CHAMPAGNE” presso l’EUIPO per una serie di prodotti e servizi, tra cui vini conformi al disciplinare della Denominazione di Origine Protetta (DOP) “Champagne”. A pochi mesi dal deposito, il Comité du Champagne e l’INAO (i ricorrenti) hanno presentato opposizione, sostenendo che l’inclusione della denominazione protetta “Champagne” all’interno del marchio fosse contraria alla normativa comunitaria sulla tutela delle DOP.
A seguito di una prima decisione solo parzialmente favorevole ai ricorrenti, la Commissione di ricorso dell’EUIPO aveva accolto l’opposizione limitatamente ad alcuni servizi, respingendola invece per i prodotti conformi al disciplinare della DOP “Champagne”. Da qui il ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea, che si è pronunciato con sentenza del 25 giugno 2025.
Il Tribunale ha stabilito che l’uso di una denominazione protetta in un marchio non può essere automaticamente considerato lecito solo perché riferito a prodotti “conformi” al disciplinare della DOP. In particolare, ha criticato la “presunzione assoluta” adottata dall’EUIPO secondo cui l’utilizzo della parola “Champagne” in un marchio sarebbe legittimo se riferito a vini realmente conformi alla DOP.
Il Tribunale ha ritenuto che la combinazione dei due termini fosse suscettibile di trasmettere, almeno per una parte significativa del pubblico di riferimento, un messaggio fuorviante che suggerisce un legame diretto con la regione della Champagne o con la qualità tutelata della DOP. Pertanto, ha concluso che il marchio “NERO CHAMPAGNE” costituisce un’indicazione falsa o ingannevole ai sensi della normativa europea sulle denominazioni d’origine.
Secondo i giudici europei, tale approccio è erroneo perché l’articolo 103 del regolamento UE 1308/2013 protegge le DOP anche contro usi commerciali che sfruttano indebitamente la loro notorietà, a prescindere dalla conformità dei prodotti. È quindi necessario un esame concreto del rischio di sfruttamento della fama del nome “Champagne”.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che il marchio “NERO CHAMPAGNE“, pur riferendosi a prodotti formalmente conformi al disciplinare della denominazione di origine protetta, è comunque idoneo a ingannare il consumatore evocando una tipologia di champagne inesistente, in quanto il disciplinare ammette esclusivamente vini bianchi o rosati. Secondo il Tribunale, tale evocazione può configurare un’indicazione falsa o ingannevole, in violazione dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Conclusioni
Con questa decisione, il Tribunale dell’UE rafforza significativamente la tutela delle DOP, chiarendo che non è sufficiente “rispettare il disciplinare” per utilizzare una denominazione protetta in un marchio. L’uso deve essere coerente anche sotto il profilo comunicativo e commerciale, evitando ogni ambiguità, sfruttamento o confusione per il consumatore.
La sentenza rappresenta una vittoria per il settore vitivinicolo europeo – in particolare per il prestigioso comparto dello Champagne – e un chiaro messaggio a imprese e operatori: la notorietà delle DOP non può essere utilizzata come leva commerciale se non nel pieno rispetto del loro significato, della loro origine e del loro valore culturale.
Antonella Letteriello