L’eccezione di “pastiche” nel diritto d’autore: il parere dell’Avvocato Generale UE

L’Avvocato Generale UE lo scorso 17 giugno ha depositato il proprio parere nell’ambito del secondo rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea intervenuto nella controversia tra un gruppo musicale tedesco e alcuni produttori. In particolare, ha chiarito alcuni aspetti relativi all’eccezione di “pastiche” prevista dalla direttiva InfoSoc (direttiva 2001/29/CE) alla luce dell’art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

La band tedesca ha citato in giudizio alcuni produttori per aver utilizzato senza apposita autorizzazione un campione sonoro tratto da un brano dello stesso gruppo musicale.

Nell’ambito del primo rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia stabiliva che l’uso di campioni sonori di fonogrammi esistenti rientra, in linea di principio, nel diritto esclusivo di riproduzione dei produttori ai sensi dell’art. 2, lettera c), direttiva InfoSoc nel caso in cui il campione è “riconoscibile all’ascolto” all’interno del nuovo contenuto.

Il parere dell’Avvocato Generale UE nel secondo rinvio pregiudiziale

La Corte costituzionale tedesca (Bundesgerichtshof), con il secondo rinvio pregiudiziale, ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di chiarire l’ambito di applicazione dell’eccezione di “pastiche” ex art. 5, paragrafo 3, lettera k) della direttiva InfoSoc formulando quesiti sull’interpretazione della norma.

L’Avvocato Generale UE, per rispondere, ha quindi esaminato il rapporto tra diritto d’autore, libertà delle arti e le eccezioni esistenti nell’ordinamento dell’Unione europea in materia.

In particolare, ha sottolineato che il diritto d’autore, pur incentivando la creatività assicura agli autori diritti esclusivi sulle loro opere, limitando la libertà delle arti garantita dagli articoli 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, soprattutto quando ostacola il riuso di elementi protetti in nuove creazioni.

Quanto all’art. 5, paragrafo 3, lettera k) della direttiva InfoSoc, questo prevede che gli Stati membri possano prevedere eccezioni e limitazioni all’interno dei propri ordinamenti, in relazione ai diritti di riproduzione e comunicazione di opere o altro materiale protetto se l’utilizzo avviene a scopo di “pastiche”. Tale previsione mira a bilanciare i diritti dei titolari con quelli degli utenti e l’interesse pubblico, prevedendo la possibilità di utilizzare liberamente il materiale protetto in presenza di determinati requisiti.

Tuttavia, il termine “pastiche non è stato adeguatamente definito all’interno della direttiva, né la Corte si è mai espressa per chiarirne il significato.

La definizione di “pastiche

L’Avvocato Generale UE, all’interno del parere, propone una lettura restrittiva del termine “pastiche”, basata su:

  • il significato abituale del termine, ossia l’imitazione dello stile di un’opera, di un autore o di un’epoca;
  • il contesto normativo, rilevando come il termine sia posto accanto alle nozioni di “caricatura” e “parodia”, lasciando intendere una loro affinità e suggerendo che il “pastiche” costituisca una forma di espressione derivata basata sull’imitazione;
  • la finalità dell’eccezione, ossia quella di tutelare alcune forme espressive di carattere derivato.

Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, l’Avvocato Generale UE ha proposto di rispondere alla Corte costituzionale tedesca nei termini seguenti, ovvero, da un lato, affermando che il concetto di “pastiche”, ai sensi della presente disposizione, comprende una creazione artistica che (i) evoca un’opera esistente, adottandone il “linguaggio estetico” distintivo, mentre (ii) presenta differenze percettibili rispetto alla fonte imitata, e (iii) è destinata a essere riconosciuta come un’imitazione. Lo scopo perseguito da questa palese imitazione stilistica è irrilevante. L’uso di elementi protetti tratti da opere o altri materiali, compresi i “campioni” di fonogrammi, rientra nella corrispondente eccezione laddove si traduca in una creazione artistica che presenta tali caratteristiche essenziali.

Dall’altro lato, l’Avvocato Generale UE ha proposto che l’art. 5, paragrafo 3, lettera k), direttiva InfoSoc venga interpretato nel senso che l’uso di un’opera o di altro materiale protetto deve essere considerato “a fini di pastiche” quando il carattere “pastiche” di tale uso è riconoscibile alle persone che hanno familiarità con il materiale protetto riutilizzato e che hanno la comprensione necessaria per percepire il “pastiche”.

Conclusione

L’Avvocato Generale UE, all’interno del parere, riconosce il rischio che l’ampiezza dei diritti esclusivi riconosciuti agli autori e la rigidità delle eccezioni possono scoraggiare la creatività, specie nei generi e pratiche basati sul riuso come l’hip-hop, i contenuti generati dagli utenti (UGC) e i meme.

Tuttavia, ritiene che il sistema sia nel complesso proporzionato e auspica comunque un’ulteriore evoluzione normativa che possa prevedere, ad esempio, l’introduzione di una soglia minima o di eccezioni mirate per l’uso di brevi estratti, così da offrire maggiore tutela alla libertà delle arti senza incidere in modo significativo sugli investimenti dei titolari dei diritti.

In attesa di conoscere la pronuncia della Corte, questo parere rappresenta senz’altro un importante tassello interpretativo che riconosce l’orientamento restrittivo rispetto all’ambito di applicazione dell’eccezione di “pastiche”. La sfida rimane quella di trovare un punto di equilibrio che assicuri un’adeguata protezione delle opere ma che non soffochi le nuove forme di espressione culturale che nascono dall’influenza di opere preesistenti.

 

Elena Bandinelli