Diritto d’Autore e Fotografie Semplici: cosa cambia con la Legge Semplificazioni

Con la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, il legislatore è intervenuto in modo deciso, e per molti versi inatteso, sulla disciplina del diritto d’autore, modificando una norma rimasta sostanzialmente immutata per decenni. Oggetto dell’intervento è stato l’art. 92 della legge sul diritto d’autore (LdA), che disciplina la tutela delle cosiddette “fotografie semplici”, ossia le immagini prive di carattere creativo.

La riforma, inserita nel più ampio pacchetto di misure per la semplificazione e la digitalizzazione delle attività economiche, ha esteso la durata della protezione da venti a settant’anni dalla produzione della fotografia.

Un allungamento significativo che ha immediatamente acceso il dibattito tra operatori del settore, giuristi, editori e imprese.

La distinzione (ancora problematica) tra opere fotografiche e fotografie semplici

Da decenni, uno dei nodi più controversi del diritto d’autore italiano riguarda la distinzione tra opera fotografica e fotografia semplice. La legge continua a mantenere questa differenza, distinguendo tra le opere protette ai sensi dell’art. 2, n. 7, LdA e le fotografie disciplinate dagli artt. 87 e seguenti, ma la linea di confine tra le due categorie non è sempre agevole da tracciare.

Lo conferma anche la recentissima sentenza n. 8613/2025 del Tribunale di Milano dell’11 dicembre 2025, che richiama la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Secondo i giudici, il discrimine risiede nella capacità creativa del fotografo, intesa come impronta personale riconoscibile nello scatto, che si manifesta nella scelta del soggetto, nello studio dell’inquadratura, nell’uso della luce, nel momento esecutivo e nell’eventuale rielaborazione dell’immagine. Sono elementi che consentono alla fotografia di esprimere una visione individuale e di suscitare suggestioni che trascendono la mera riproduzione della realtà.

Di contro, le fotografie semplici, come ribadito anche da Cass., sez. I, ordinanza n. 33599 del 20 dicembre 2024, pur potendo raggiungere un elevato livello qualitativo, si limitano a riprodurre fedelmente la realtà esterna, senza una personale e sostanziale rielaborazione da parte dell’autore.

Ne deriva un quadro applicativo non sempre lineare, caratterizzato da orientamenti giurisprudenziali talvolta disomogenei e da un inevitabile margine di imprevedibilità, soprattutto nei casi di confine in cui la linea tra creatività e mera riproduzione tecnica risulti sfumata.

Cosa prevede la nuova disciplina

È proprio su questo terreno già delicato che interviene la Legge 2 dicembre 2025, n. 182. L’intervento normativo è contenuto nell’art. 47, che modifica l’art. 92, comma 1, LdA, stabilendo che i diritti spettanti al fotografo di fotografie semplici durano ora settanta anni dalla produzione dell’immagine, e non più venti.

La riforma non altera l’impianto concettuale della legge sul diritto d’autore, che continua a distinguere tra opera fotografica e fotografia semplice, e a collocare quest’ultima nell’ambito dei diritti connessi. Le fotografie semplici rientrano infatti in una categoria pensata per proteggere interessi economici diversi rispetto a quelli dell’autore in senso stretto. Storicamente, tali immagini sono state tutelate non per la loro originalità, bensì per l’attività materiale del fotografo e per l’investimento organizzativo sotteso alla produzione dell’immagine. Ciò che viene protetta è l’attività di realizzazione dello scatto in quanto tale, non essendo richiesto alcun apporto creativo.

Nel sistema antecedente alla riforma, la durata ventennale rifletteva questa impostazione, riconoscendo una protezione economica limitata a chi realizzava immagini di carattere tecnico, documentale o riproduttivo, senza equipararle alle opere dell’ingegno. In tale equilibrio, la durata contenuta appariva coerente con la funzione dei diritti connessi e con l’esigenza di assicurare, in tempi ragionevoli, l’accesso delle immagini al pubblico dominio.

Con l’estensione a settant’anni, i diritti esclusivi di riproduzione e diffusione riconosciuti al fotografo, la cui opponibilità ai terzi resta subordinata al rispetto delle formalità previste dall’art. 90 LdA (indicazione del nome del fotografo, dell’anno di produzione e, se del caso, del titolare dei diritti), risultano sensibilmente rafforzati e si avvicinano, almeno sotto il profilo temporale, alla protezione riconosciuta alle opere creative.

Di fatto, fotografie creative e fotografie semplici condividono ora la medesima durata di protezione, pur restando ancorate a regimi giuridici differenti. La differenza, tuttavia, continua a riguardare la decorrenza del termine, che per le opere fotografiche si calcola dalla morte dell’autore, mentre per le fotografie semplici decorre dalla produzione della fotografia.

Pubblico dominio e patrimonio culturale a rischio

Se da un lato la riforma è stata accolta con favore dal mondo professionale dei fotografi, che vede rafforzata in modo significativo la protezione economica delle proprie immagini, dall’altro non sono mancate posizioni critiche.

Associazioni culturali, archivi storici, biblioteche e istituzioni del patrimonio hanno evidenziato il rischio di una progressiva contrazione del pubblico dominio, con effetti che potrebbero incidere sulla libera circolazione della conoscenza e sulla valorizzazione del patrimonio fotografico.

La questione assume contorni ancora più delicati nel contesto digitale, dove le immagini circolano in modo capillare e spesso disancorato dalle informazioni sulla loro origine. La ricostruzione della catena dei diritti, soprattutto per fotografie documentali o storiche prive di indicazioni complete sulla titolarità, è già oggi un’operazione complessa e costosa; l’estensione della durata della tutela rischia di amplificare queste difficoltà, rallentando progetti di digitalizzazione, ricerca e riuso culturale.

Non va sottovalutato, inoltre, l’impatto sulle prassi quotidiane di editori, imprese e operatori culturali. L’allungamento del termine di protezione aumenta l’area delle immagini potenzialmente ancora coperte da diritti e, di conseguenza, il rischio di utilizzi inconsapevolmente illeciti, soprattutto con riferimento a fotografie di repertorio o immagini diffuse da decenni, percepite come “libere” per effetto del precedente termine ventennale. In questo scenario, la corretta qualificazione dello scatto, creativo o semplice, non è più soltanto una questione teorica, ma un passaggio strategico nella gestione del rischio legale.

Un ulteriore profilo critico è rappresentato dall’assenza di una disciplina transitoria. La legge non chiarisce espressamente quale regime debba applicarsi alle fotografie scattate prima dell’entrata in vigore della riforma, lasciando aperti interrogativi sulla sorte delle immagini che, secondo il previgente termine ventennale, sarebbero già entrate o prossime a entrare nel pubblico dominio. Il silenzio del legislatore espone gli operatori a scenari interpretativi non univoci e potenzialmente conflittuali, proprio in un settore che richiederebbe maggiore stabilità e prevedibilità.

In conclusione, la modifica dell’art. 92 LdA segna un rafforzamento deciso della tutela delle fotografie semplici, e una scelta politica chiara in favore della protezione degli interessi economici dei fotografi, ma al prezzo di un equilibrio sistemico più fragile. In un ambito già segnato da difficoltà interpretative, l’estensione temporale rischia di amplificare le tensioni tra protezione dei diritti ed esigenze di circolazione delle immagini.

Spetterà ora alla prassi e alla giurisprudenza trovare un punto di sintesi, affinché una tutela concepita per semplificare e valorizzare non finisca, paradossalmente, per irrigidire il sistema e comprimere oltre misura la diffusione legittima delle immagini e della conoscenza.

Teresa Franza