Violazione del diritto all’oblio: il danno può essere presunto e va risarcito

Con Ordinanza del 18/03/2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul diritto all’oblio e sul conseguente obbligo di deindicizzazione dei risultati a carico del gestore motore di ricerca.

Il diritto all’oblio

Il diritto all’oblio (o anche “diritto alla cancellazione”) è stato definito dalla giurisprudenza nazionale come “il diritto a non rimanere esposti, senza limiti di tempo, ad una rappresentazione non più attuale della propria persona, con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, per la ripubblicazione […] o il mantenimento senza limiti temporali di una notizia relativa a fatti commessi in passato, che nella sua versione dinamica consiste nel potere, attribuito al titolare del diritto, al controllo del trattamento dei dati personali ad opera di terzi responsabili” (Cass. Civ. 19/05/2020, n. 9147).

Si tratta di una situazione giuridica soggettiva che attribuisce all’interessato di diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo. Oggi questo diritto è regolato espressamente a livello europeo dall’art. 17 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR), rubricato proprio “Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)”.

Il tema è stato più volte affrontato, sia dalle corti nazionali che europee, soprattutto con riferimento all’obbligo, per i gestori dei motori di ricerca, di deindicizzare i risultati visualizzabili dagli utenti a seguito di una ricerca svolta a partire dal nome dell’interessato.

Tale obbligo sorge qualora venga accertata la sussistenza di specifici presupposti che consentano di ritenere prevalente il diritto all’oblio dell’interessato rispetto ad altri diritti contrapposti, come ad esempio il diritto di cronaca.

Il caso

Il caso affrontato dalla Cassazione trae origine dall’avvio di un procedimento penale a carico di un soggetto per il reato di ricettazione. Il procedimento in questione si era concluso nel 2022, con dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione. Quindi, il soggetto precedentemente imputato aveva chiesto al gestore del motore di ricerca di deindicizzare diversi risultati relativi ad articoli di quotidiani on line che parlavano della vicenda penale che l’aveva coinvolto, allegando la sentenza di proscioglimento.

Il gestore del motore di ricerca aveva accolto solo in parte la richiesta, rimuovendo solo alcuni degli URL segnalati. A quel punto, il soggetto ricorreva al Tribunale di Roma lamentando la violazione del suo diritto all’oblio e chiedendo il risarcimento del danno. Solo dopo la notifica del ricorso al gestore del motore di ricerca, quest’ultimo provvedeva a rimuovere tutti gli URL contestati dal ricorrente (sostenendo di non averli immediatamente rimossi per una svista).

Il Tribunale di Roma, investito della questione, riteneva cessata materia del contendere e, da un lato accertava la violazione del diritto all’oblio del ricorrente ma, dall’altro lato, negava il risarcimento del danno, in quanto il ricorrente non avrebbe “offerto la prova in ordine alla sussistenza di esso”.

L’interessato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, ritenendo che la motivazione resa dal primo giudice fosse contraddittoria perché, pur avendo affermato che il gestore avesse violato il suo diritto all’oblio, aveva negato il risarcimento omettendo di valutare le conseguenze della diffusione di una notizia ormai superata dal giudizio di assoluzione.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di legittimità ha accolto le ragioni del ricorrente sostenendo che la motivazione resa dal primo giudice fosse “una mera frase di stile”, effettivamente in contraddizione con l’accertata violazione del diritto all’oblio.

La Corte ha ricordato altresì che, in questi casi, il giudice ha l’obbligo di:

esaminare il fatto così come esposto ed accertato (ovvero anche tramite il principio di non contestazione), nonché di esaminare le allegazioni sui i contenuti di questi articoli, per verificare se la tardiva deindicizzazione avesse effettivamente idoneità a causare un pregiudizio, esponendo al pubblico dati e informazioni personali non più di interesse così ledendo anche la reputazione della persona e il diritto alla riservatezza senza alcun interesse pubblico rilevante”.

La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, precisando che nell’ambito delle proprie valutazioni, anche a fini risarcitori, il giudice può “fare ricorso alle presunzioni semplici considerando la diffusione della notizia, la correttezza delle informazioni in essa riportate e la posizione sociale del soggetto”.

 

Ilaria Feriti