Il TAR del Lazio in data 2.03.2012 ha respinto otto ricorsi presentati da Samsung, Fastweb, Hewlett, Nokia, Samsung, Ericsson, Wind e Telecom Italia contro il Ministero per i beni e le attività culturali e la SIAE per chiedere l’annullamento del decreto del Ministero del 30 dicembre 2009 e relativo Allegato Tecnico che prevedono che il compenso per copia privata sia dovuto anche per i telefoni cellulari (art. 71-septies della legge 633/41).
Il TAR ha affermato che “anche i prodotti più evoluti come i lettori Mp4 possono essere legittimamente ricondotti alla categoria di supporti presentandone tutte le caratteristiche (si tratta infatti di prodotti utilizzati dagli utenti privati proprio per la duplicazione di files musicali o video, dotati di un’ampia memoria necessaria per la riproduzione) che vengono nella gran parte dei casi utilizzati in modo assolutamente prevalente per la riproduzione di audio e videogrammi. Ne consegue che la loro qualificazione come supporti non appare in contrasto con la legge, atteso che l’art. 71 septies si riferisce sia alle memorie fisse che a quelle trasferibili, e dunque anche a quelle contenute stabilmente negli apparecchi di registrazione o memorizzazione, come correttamente rilevato nella Relazione illustrativa al decreto”.
Il TAR ha fatto presente che non rileva la circostanza che i telefoni siano utilizzati ad altri fini e che la memorizzazione e riproduzione di materiale protetto sia solo una funzione residuale. La normativa prevede in tali casi tariffe diverse in relazione all’uso che viene fatto del supporto per cui per gli apparecchi destinati unicamente a riprodurre opere protette si pagherà un compenso più alto rispetto quello previsto per gli apparecchi destinati anche ad altri usi ma il compenso per copia privata dovrà comunque essere corrisposto.