Il c.d. decreto Milleproroghe (D.l. n. 216/2011 convertito in L. n. 14/2012) ha nuovamente modificato l’art. 239 del CPI (Codice Proprietà Industriale) estendendo a 13 anni la moratoria riconosciuta alle aziende produttrici di opere di design divenute di pubblico dominio prima che la tutela del diritto d’autore fosse estesa ovvero prima del 2001. In pratica le aziende che nei 12 mesi anteriori all’aprile 2001 avevano fabbricato o commercializzato prodotti identici ad opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore e possono continuare a produrle e venderle fino al 2014 purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.
Il testo aggiornato dell’articolo 239 CPI è il seguente: “La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’art. 2, n. 10, della l. 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.”
La normativa in questione è oggetto di continue modifiche e ripensamenti da parte del legislatore nazionale chiamato più volte a fare i conti con il legislatore comunitario che è ha sul punto una posizione più rigida. Anche nell’ultima decisione sul tema (Corte di Giustizia C-198/10) la Corte di Giustizia ha affermato che la tutela sulle opere dell’ingegno spetta a tutte le opere ovvero sia a quelle che erano state registrate come design sia a quelle che non lo sono mai state e che tale protezione non può trovare limiti. Nello stesso senso si è espresso anche il Tribunale di Firenze (ordinanza del 10.10.2011, Cassina /Leather Form).
La rinnovata ed estesa moratoria adesso introdotta darà nuovamente adito a critiche e discussioni e non è da escludere che si trovi ad affrontare il vaglio della valutazione di legittimità comunitaria.