Con la sentenza n. 2860 del 9 settembre 2025, il Tribunale delle Imprese di Firenze ha messo la parola fine a una controversia durata oltre vent’anni tra un ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l’Ente stesso.
In gioco non c’era soltanto una somma di denaro, ma la misura del riconoscimento dovuto a chi, lavorando nella ricerca pubblica, trasforma idee e sperimentazioni in innovazione concreta.
Il Tribunale ha confermato il diritto del ricercatore a percepire il 50% delle royalties generate dal brevetto di cui è inventore, chiudendo così una vicenda che negli anni aveva attraversato ogni grado di giudizio e alimentato un dibattito di principio su cosa significhi, davvero, “equo premio”.
La storia della controversia
Tutto comincia nei primi anni Duemila, quando un ricercatore dell’Area CNR di Pisa, impegnato nei processi chimico-fisici, sviluppa un’invenzione che l’Ente decide di brevettare a livello internazionale. Il brevetto viene poi concesso nel 2002 e, qualche anno più tardi, ceduto in licenza esclusiva mondiale a un’impresa privata. Da quella licenza derivano negli anni royalties rilevanti, ripartite tra CNR e inventore.
Fin qui, nulla di insolito.
Oggetto della controversia è l’individuazione della disciplina applicabile ai fini della corretta quantificazione di tali royalties, giacché a fronte dell’iniziale corresponsione del 20% delle royalties generate dal brevetto in base a un regolamento interno del 1982, l’inventore chiede il pagamento del 50% conformemente al regolamento emesso dallo stesso C.N.R. nel 2013. Il CNR nega la richiesta, sostenendo che a quella invenzione si applichi la disciplina risalente.
È l’inizio di una disputa che attraverserà più giudizi, fino alla decisione in questione.
Una questione di tempo
Il cuore della questione non è solo economico, ma temporale. A quale data si deve guardare per stabilire quale norma si applichi?
Il CNR ha sostenuto che la data di riferimento fosse quella del deposito della domanda di brevetto, avvenuta prima dell’entrata in vigore dell’articolo 7 della legge 383/2001 (poi trasfuso nell’art. 65 del d. Lgs. 30/2005 c.p.i.) che per la prima volta riconosceva al ricercatore pubblico la titolarità dell’invenzione e il diritto a un equo premio pari una quota dei proventi non inferiore al 50%.
Il ricercatore ha invece sostenuto che la data di riferimento fosse quella di concessione del brevetto, avvenuto nel 2002 e, soprattutto, che la corresponsione delle royalties è proseguita anno dopo anno, come rapporto in corso e non esaurito. Da qui la richiesta di applicare il regolamento del 2013, entrato in vigore quando il rapporto economico tra le parti era ancora vivo.
Il ragionamento del Tribunale
Il Tribunale di Firenze ha accolto questa impostazione, confermando un orientamento già espresso in altre decisioni dello stesso foro e dalla Corte d’Appello.
Secondo i giudici, il Regolamento CNR n. 122/2013 si applica anche alle “procedure in corso” alla data della sua entrata in vigore. E per “procedure in corso” non si devono intendere solo le pratiche amministrative ancora pendenti, ma anche tutti quei rapporti giuridici che, pur originati da invenzioni anteriori, continuano a produrre effetti economici nel tempo.
Il diritto all’equo premio, ha osservato il Tribunale, matura infatti anno per anno, sulla base delle royalties effettivamente percepite dall’Ente. Di conseguenza, anche se l’invenzione risale a un periodo precedente, le somme dovute per gli anni 2018 e 2019, oggetto della causa, devono essere calcolate secondo la regola del 50%. Il decreto ingiuntivo del 2020 che imponeva al CNR il pagamento di circa 125.000 euro viene così confermato integralmente.
La sentenza non si limita a riaffermare un principio economico.
Il Tribunale ha infatti ritenuto di applicare anche l’articolo 96, comma 3, del codice di procedura civile, condannando l’Ente a versare ulteriori 3.767 euro per lite temeraria. Una decisione simbolicamente significativa.
Secondo i giudici, il CNR aveva riproposto in sede di giudizio di merito argomentazioni già svolte in altri precedenti tra le medesime parti che hanno ricevuto smentita in sede giudiziale, e in passato aveva persino corrisposto spontaneamente al ricercatore la percentuale del 50%, ammettendo così la correttezza del criterio poi contestato. Un comportamento definito contraddittorio e “distorto rispetto ai fini tipici dei mezzi di tutela”, sufficiente a integrare la colpa grave richiesta dalla norma.
L’impatto sulla ricerca pubblica
La vicenda giudiziaria diventa così anche un caso emblematico di equilibrio tra l’interesse pubblico e quello individuale nella ricerca.
Il principio dell’equo premio, previsto sin dal vecchio R.D. 1127 del 1939 e riformulato nel tempo fino all’articolo 65 del Codice della Proprietà Industriale, serve a riconoscere al ricercatore un ritorno economico proporzionato al valore generato dalla sua invenzione, anche quando la titolarità formale del brevetto appartiene all’Ente.
In questa prospettiva, la sentenza fiorentina non introduce un principio nuovo ma lo consolida, chiarendo che l’equità non può essere limitata da formalismi temporali. Se il rapporto economico tra Ente e inventore continua nel tempo, anche la disciplina più favorevole deve potersi applicare, altrimenti l’equo premio smarrirebbe la sua funzione incentivante.
Per la comunità dei ricercatori pubblici, la decisione conferma che la quota del 50% delle royalties non è un privilegio ma una regola, e che gli enti devono attenersi a criteri di trasparenza e coerenza nella gestione dei proventi derivanti dai brevetti. Il riconoscimento economico dell’inventore è anche un riconoscimento simbolico: valorizza la responsabilità individuale dentro un sistema collettivo e stimola la partecipazione dei ricercatori ai processi di trasferimento tecnologico.
In tempi in cui la collaborazione tra ricerca pubblica e impresa è considerata una leva strategica per la competitività, riaffermare il principio dell’equo premio significa investire sulla fiducia e sulla motivazione di chi fa ricerca.
Teresa Franza