Siamo arrivati all’ultima parte della nostra analisi della nuova legge italiana sull’intelligenza artificiale (legge n. 132 del 23 settembre 2025), dedicata alle ultime, ma non meno importanti, disposizioni che introducono alcune novità nella tutela del diritto d’autore, in materia penale e finanziaria.
| Capo IV – DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE | |
| Art. 25 | Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale |
| Capo V – DISPOSIZIONI PENALI | |
| Art. 26 | Modifiche al Codice penale e ad ulteriori disposizioni penali |
| Capo VI – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI | |
| Art. 27 | Clausola di invarianza finanziaria |
| Art. 28 | Disposizioni finali |
Diritto d’autore e intelligenza artificiale: cosa cambia
Venendo agli ultimi articoli, la disciplina sul diritto d’autore risulta una delle norme più attese.
La materia, infatti, non viene regolamentata dall’AI Act, il quale si limita a ribadire genericamente che le norme a tutela del diritto d’autore devono essere rispettate.
La legge italiana sull’AI, dunque, sceglie di intervenire nel complesso dibattito prevedendo alcune importanti modifiche alla LDA (L. 633/1941):
- all’art. 1 viene aggiunta la parola “umano”, sicché oggi l’oggetto di protezione della legge sono le opere di ingegno umano. Viene quindi categoricamente esclusa la possibilità di tutelare opere prodotte autonomamente dai sistemi AI. La posizione del Legislatore è in linea con quella della maggioranza della dottrina, la quale aveva già dato interpretazione pacifica in tal senso, ritenendo che la tutela deve essere garantita all’umano in quanto è umana la responsabilità giuridica ed è umano il centro d’imputazione dei diritti.
Desta invece maggior interesse la seconda aggiunta all’art.1, volta a tutelare ogni forma di espressione “anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore”.
Viene quindi eliminata ogni forma di riferimento a criteri di misurazione dell’intervento umano, come invece citavano le prime formulazioni di questo articolo, nelle quali si riteneva tutelabile la forma espressiva – creata con strumenti AI – solo se il contributo umano risultava “creativo, rilevante e dimostrabile”.
La scelta mostra un’evoluzione dell’analisi del Legislatore, indirizzata ad ampliare la tutela ma, soprattutto, ad evitare prove diaboliche e criteri troppo discrezionali. Come facilmente immaginabile, l’inserimento di una soglia dettata da un termine totalmente generico e arbitrario, quale la “rilevanza”, avrebbe destato diversi dubbi interpretativi ed anche applicativi.
Forse per tale ragione, nella versione finale è stato tolto ogni riferimento a criteri di “misura”, lasciando solo come requisito la presenza di un lavoro intellettuale che, a norma di legge, dovrà anche presentare le dovute caratteristiche di creatività e ingegno.
- il secondo intervento, invece, è volto alla regolamentazione delle tecniche di scraping, il quale deve essere fatto riconoscendo il cd. diritto di opt-out. Nello specifico, il web scraping è una tecnica che utilizza software automatizzati per estrarre dati da siti web. Questi programmi, chiamati bot, analizzano il codice HTML di una pagina per raccogliere e organizzare le informazioni in un formato strutturato, come un database, rendendole utilizzabili per analisi, ricerca e altre applicazioni utili per lo sviluppo di sistemi AI.
In questo contesto, le informazioni “fagocitate” dall’AI sono spesso fuori dal controllo umano, rischiando di ledere i diritti d’autore di chi pubblica materiale online. Per tale motivo, l’Unione Europea prevede la possibilità, per gli autori, di esercitare il diritto di opt-out, ossia la facoltà dell’autore di impedire che le proprie opere vengano utilizzate per l’addestramento dell’AI.
Questa facoltà trova le sue basi normative nella Direttiva UE 2019/790 (DCDSM), recepita in Italia con l’articolo 70-quater della legge 22 aprile 1941 n. 633, che riconosce il diritto di riserva per le opere e per i materiali protetti presenti online o in banche dati.
Le ultime disposizioni
Un’ulteriore novità, introdotta con la Legge italiana sull’AI, sono le disposizioni in materia penale (art. 26). Si tratta essenzialmente di aggravanti (aggravante generica all’art. 61 cp; aggravante del reato di attentato ai diritti politici del cittadino all’art. 294 cp, aggravante del reato di aggiotaggio all’art. 2637 cc) e del nuovo art. 612-quater che punisce il reato di deep fake.
Quanto alle disposizioni finali, si attenziona l’art. 27 “Clausola di invarianza finanziaria” che riporta il tema sulla fattibilità economica su cui si scontrano gli intenti ideali di questa legge che, come spesso accade, dovrà fronteggiarsi con l’impossibilità di richiedere nuovi fondi.
La norma infatti specifica: “Dall’attuazione della presente legge, ad esclusione dell’articolo 21, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’adempimento delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
L’unica esclusione è quindi l’art. 21, che autorizza una spesa di 300.000 euro solo per l’applicazione dell’AI ad appannaggio del Ministero degli affari esteri. I fondi dedicati alle PMI, invece, non sono finanziamenti ma investimenti in forme di equity e quasi equity.
Ciò significa che lo Stato acquisisce partecipazioni nella proprietà delle imprese, diventando socio e condividendo rischi e potenziali profitti, ma anche influenzando le strategie aziendali e assumendo il rischio di perdite di capitale se l’investimento non ha successo.
Conclusioni
Il messaggio è chiaro: l’uso di intelligenza artificiale va incentivato, ma va incentivato in modo responsabile, nella consapevolezza che le tecnologie AI costituiscono sistemi complessi.
La fruibilità d’uso dei sistemi AI (soprattutto dopo l’arrivo di ChatGPT) ha dato l’illusione che si tratti di uno strumento adatto a tutti, anche a chi non ha le competenze per capirne il funzionamento tecnico. Il mercato e le sue leggi stanno già mostrando che non è così, la maggior parte dei nuovi progetti di AI si stanno rivelando un fallimento e moltissimi investimenti sono andati persi. Tra qualche anno si assisterà ad una scrematura e sarà chiaro chi ha saputo gestire e governare l’AI e chi invece l’ha solo subita.
Dal canto loro, gli Stati sono coinvolti nella corsa alla governance e la sfida nella gestione e regolamentazione rimane centrale. L’obbiettivo auspicabile è quello di una sovranità tecnologica che svincoli le politiche europee dagli umori delle Big Tech.
Barbara Tombini
Precedenti articoli sulla legge italiana sull’Intelligenza Artificiale
- Principi e obiettivi: https://brevettinews.it/internet-domini/anatomia-della-legge-italiana-intelligenza-artificiale-principi-e-obiettivi/
- Analisi del Capo II: https://brevettinews.it/internet-domini/anatomia-legge-italiana-intelligenza-artificiale-analisi-capo-ii/
- Strategia e Autorità nazionali: https://brevettinews.it/internet-domini/anatomia-legge-italiana-intelligenza-artificiale-strategia-e-autorita-nazionali/