Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo scorso è stato pubblicato il Decreto legislativo 19 febbraio 2019 n. 18, che sarà in vigore dal prossimo 27 marzo e che attua la delega per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 relativo alla creazione di una tutela brevettuale unitaria (il cd. brevetto europeo con effetto unitario), nonché a quelle dell’Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti, ratificato e reso esecutivo con la legge 3 novembre 2016, n. 214.
Come noto, lo scopo del nuovo sistema è quello di rilasciare un attestato brevettuale costituente un titolo unitario ed autonomo senza che si risolva in un fascio di brevetti nazionali (come è per il brevetto europeo). In particolare, l’art. 5 del Reg. n. 1257/2012 conferisce al titolare di un brevetto europeo unitario il diritto di impedire a terzi di compiere atti che pregiudicano detta privativa in tutti gli Stati aderenti in cui ha effetto unitario.
Alla previsione del brevetto europeo unitario, si affianca l’istituzione del Tribunale Unificato dei Brevetti che avrà competenza esclusiva in materia di validità e contraffazione (domande di contraffazione, domande riconvenzionali per licenze, domande e riconvenzionali di revoca di brevetti e nullità di CPC, domande di non-contraffazione, cautelari, domande di risarcimento danni, ecc.) sia dei nuovi brevetti europei con effetto unitario, sia dei classici brevetti europei.
Il nuovo decreto legislativo modifica alcune disposizioni del Codice della Proprietà Industriale relative alla protezione brevettuale, con particolare riferimento alla previsione del brevetto europeo con effetto unitario. In particolare, il decreto legislativo in esame prevede l’applicazione della legislazione italiana per le cause, riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l’Italia, pendenti fino all’entrata in vigore dell’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti e per quelle promosse dopo l’entrata in vigore dell’Accordo davanti all’autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio.
Nonostante il decreto legislativo in esame, non è però ancora chiaro quando il brevetto europeo unitario entrerà effettivamente in vigore. L’entrata in vigore avverrà, infatti, al momento della ratifica dell’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti da parte di almeno 13 Stati membri, tra i quali devono figurare obbligatoriamente la Francia, Germania e Regno Unito.
Pesa dunque l’incertezza legata alla Brexit, sia per quanto riguarda un’eventuale incompatibilità dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea con l’accordo sul brevetto europeo unitario, sia per il luogo in cui avrà sede la sezione della divisione centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti, competente per i brevetti chimici e farmaceutici, attualmente indicata a Londra (per quanto riguarda le sedi del tribunale rinviamo al nostro articolo).
Ma non solo. Ulteriore impedimento all’entrata in vigore è rappresentato dalla ratifica della Germania, la cui adesione è ad oggi oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale Tedesca. In particolare, quest’ultima dovrà stabilire se il Brevetto Unitario e il Tribunale Unificato dei brevetti siano compatibili con il diritto tedesco.
Per il “decollo” del brevetto europeo unitario e del relativo Tribunale dovremo quindi attendere novità dalla Germania e soprattutto capire come si risolverà la questione della Brexit.